Circolare Ragioneria 22 giugno 2023 - Il finanziamento dei rincari di energia elettrica e gas dell'anno 2023
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Premessa

Nonostante l’attuale livello tariffario delle utenze di energia elettrica e gas sia nettamente inferiore ai picchi rilevati nel corso del 2° semestre 2022, il rincaro delle utenze rappresenta ancora un problema che rischia di compromettere gli equilibri correnti del bilancio degli enti locali. Facciamo allora il punto delle possibili fonti di finanziamento dei rincari in questione e delle pronunce della magistratura contabile sul tema.

Il contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati

Il comma 29 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 (la legge n. 197/2022) ripropone, per il 2023, il contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati, introdotto per l’anno 2022 dall’art. 27, comma 2, del D.L. n. 17/2022. Per il corrente anno la dotazione del fondo è pari a 350 milioni di euro per i comuni e 50 milioni di euro per le città metropolitane e le province, risorse che sono state ripartite con il D.M. del 19 maggio 2023, in relazione, come lo scorso anno, alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE. La modalità di riparto, illustrata nella nota metodologica allegata al decreto, si discosta da quella del 2022 e registra significative differenze rispetto alle singole quote attribuite, come dettagliate nel relativo allegato al provvedimento. Al riguardo si segnala che a tutti gli enti è riservato un contributo minimo, pari a 3,00 euro pro capite per i comuni (lo scorso anno il contribuito minimo era pari a 3,50 euro pro capite) e 0,5 euro pro capite per le province e le città metropolitane (misura invariata rispetto al 2022). Non è prevista alcuna rendicontazione del contributo, a differenza di quello del 2022 confluito nella certificazione Covid-19/2022, e lo stesso deve essere utilizzato, in analogia allo scorso anno, per il rincaro delle utenze di energia elettrica e gas del 2023 rispetto al 2019. Valgono a nostro avviso, anche per il contributo del 2023, le indicazioni fornite dalla

RGS per la rendicontazione del contributo 2022 all’interno della certificazione Covid- 19/2022, che andiamo a sintetizzare:

-con il contributo in questione può essere finanziata anche la spesa per il gasolio da riscaldamento oltre che quella relativa al gas metano; -se nell'anno 2019 l’ente ha sostenuto spese per energia elettrica (e gas) più elevate rispetto a quelle sostenute nell’anno in corso a seguito di interventi di efficientamento energetico realizzati negli ultimi anni, il contributo può finanziare tali “maggiori oneri” derivanti dall’incremento dell’energia (e gas), rimettendo alle valutazioni dell’ente la metodologia di calcolo per la relativa quantificazione. Un esempio di calcolo è stato illustrato nella nostra circolare Ragioneria 10 maggio 2023, a cui si rimanda per i dettagli.

Proventi sanzioni CDS e parcheggi a pagamento

Il comma 8-decies dell’art. 11 del D.L. n. 198/2022 (c.d. “decreto milleproroghe 2023”) estende al 2023 le disposizioni di cui all’art. 40-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 50/2022, introdotte inizialmente per il solo anno 2022. Si tratta della norma che permette a comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per gli anni 2022 e 2023, di destinare i proventi effettivamente incassati in c/competenza, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti, di cui all'art. 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'art. 208, comma 4, del CDS (il D.Lgs. n. 285/1992), nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f) del CDS, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas. Nel 2023 potrà quindi essere utilizzata, per il finanziamento della spesa per le utenze di energia elettrica e gas, anche l’eventuale quota vincolata del risultato di amministrazione 2022, formatasi in relazione agli incassi in c/competenza del 2022, non utilizzati, delle sanzioni CDS e dei proventi parcheggi a pagamento. Si precisa che i proventi CDS di cui al richiamato comma 4 dell’art. 208 potranno essere utilizzati, per il rincaro utenze, a valere su tutte le quote che la norma destina alle finalità di cui alle lettere a) segnaletica, b) attività di controllo e accertamento delle violazioni e c) altre finalità.

Svincolo avanzo di amministrazione

Il comma 822 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 prevede che, in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell’organo esecutivo, gli enti locali sono autorizzati, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate possono essere utilizzate per: - la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale; - la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici; - la concessione di contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche; - il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023, di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Il successivo comma 823 impone la comunicazione, anche alla RGS, delle somme svincolate e utilizzate per le finalità sopra elencate. Infine, si segnala che con il D.M. 27 aprile 2023 sono state stabilite le modalità applicative del citato comma 822.

Avanzo disponibile

Il comma 775 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 stabilisce, in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici

 

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