Codice identificativo: 1147
Data ricezione: 20/01/2022
Argomento: Appalti PNRR e PNC
Oggetto: PNRR, attribuzione funzione stazione appaltante a soggetto terzo a fronte di fondi pubblici
Quesito:
Relativamente al disposto di cui all'art. 1, comma 1, lett.a) del DL 32/2019, così come novellato dall'art. 52, comma 1, lett.a) sub 1.2, si chiede cortesemente quale debba essere la corretta lettura dello stesso, inerentemente l'applicazione dell'art. 37, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, da parte dei Comuni non capoluoghi di provincia, ma in possesso della qualificazione di cui all'art. 38 del Codice sopra menzionato. Considerando che: - la normativa di cui al richiamato articolo del DL 32/2019, prevede, tra l'altro, che “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province”; - in realtà già il comma 4 dell'art. 37 suddetto prevede di procedere attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province, non profilandosi dunque quest'ultime come modalità aggiuntive a quelle già previste dal comma in parola; - nel comma 4 dell'art. 37 suddetto, sono previste (fermo restando) le modalità di affidamento di cui al comma 1 e al comma 2 primo periodo del medesimo art. 37 succitato, normativa quest'ultima che consente ai Comuni non capoluoghi di provincia , entro determinate soglie di importo e alla sussistenza delle altre condizioni in detti commi previste, di procedere autonomamente; si chiede il Vs autorevole parere se si debba intendere che: 1) per le opere di cui al PNRR e PNC i Comuni non capoluoghi di provincia procedono sempre, a prescindere dall'importo dei lavori/forniture/servizi affidati e dalle altre condizioni richiamate di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 37 del Codice dei Contratti Pubblici, all'affidamento degli appalti secondo una delle modalità indicate alle lettere a), b), e c) del medesimo art. 37, comma 4, sopra citato (e confermate dall'art. 1, comma 1, lett.a) del DL 32/2019); oppure 2) anche per le opere di cui al PNRR e PNC i i Comuni non capoluoghi di provincia, in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, possano procedere autonomamente, nei limiti degli importi e delle condizioni contemplati all'art. 37, commi 1 e 2, già sopracitato.
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