Codice identificativo: 1318
Data ricezione: 05/12/2022
Argomento: Appalti PNRR e PNC
Oggetto: APPALTI DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 139.000
Quesito:
L'art. 52, c. 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (convertito in Legge 29/07/2021 n. 108), prevede che limitatamente alle procedure finanziate in tutto o in parte con fondi PNRR i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di contratti (L/F/S) attraverso centrali di committenza, unioni etc. Ci si chiede se il comune non capoluogo di provincia - per l’affidamento gli appalti di servizi di progettazione di valore compreso tra 40mila e 139mila euro - possa precedere via diretta AUTONOMAMENTE, senza avvalersi di una C.U.C., ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 (convertito in Legge 120/2020. Il dubbio emerge dal fatto che il comunicato del 17 dicembre 2021 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha confermato l’applicazione del comma 1 dell’art. 37 del Codice agli appalti finanziati mediante fondi PNRR/PNC, ribadendo che per gli affidamenti di valore inferiore a 40 MILA euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 MILA euro per lavori non è necessario utilizzare una centrale di committenza, lasciando quindi quale soglia per i servizi e le forniture i 40.000 anziché i 139.000. Il comunicato in parola è disponibile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
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