Codice identificativo: 311
Data ricezione: 30/05/2018
Argomento: Subappalto
Oggetto: Subappalto - art. 31 comma 8 del D.lgs 50/16
Quesito:
Ho letto il parere rilasciato da Codesto Servizio di Supporto Giuridico in relazione ad un quesito del 12/04/2010 (numero quesito: 2916) che non riteneva corretto prevedere nel bando la possibilità del ricorso al subappalto nel limite del 30% delle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica di elaborati progettuali in quanto l’art. 91 comma 3 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., consentiva il subappalto delle attività sopraelencate. È corretto applicare questo criterio anche con il nuovo Codice, considerando che il secondo periodo del comma 8 dell’art. 31 del D.lgs. 50/16 è sostanzialmente identico all’art. 91 comma 3 del d.lgs. 163/06? E’ necessario applicare tutte le ulteriori norme previste all’art. 105 del D.lgs. 50/16 considerando che in ogni caso è un subappalto?
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