Codice identificativo: 416
Data ricezione: 12/03/2018
Argomento: Servizi di architettura e ingegneria
Oggetto: Servizi architettura e ingegneria cauzione provvisoria
Quesito:
Dobbiamo procedere all'indizione di una gara, mediante procedura negoziata, relativa al servizio di progettazione urbanistica finalizzato alla redazione del nuovo Piano Strutturale e alla redazione del Piano Operativo Comunale, inquadrato come un appalto di servizi di architettura ed ingegneria. Il Rup ci ha indicato tra i requisiti di capacità economico-finanziaria da chiedere per la partecipazione alla procedura, il possesso da parte dei concorrenti di adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali. Pur trattandosi di un appalto il cui importo è inferiore ai 100.000 euro, abbiamo, per la disciplina dell'avvalimento, tratto indicazioni dal bando tipo n. 3 dell'ANAC. Dalla lettura dell'art. 93, comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici, delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC (per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), al principio generale di cui all'art. 4.1, e del bando tipo n. 3, all'art. 8 (Avvalimento), si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti: 1) Su quali basi si concilia la previsione contenuta nell'art. 93 (rubricato "Garanzia per la partecipazione alla procedura"), comma 10 del Codice sopra detto, "Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile Unico del procedimento" e quanto previsto dall'art. 4.1. delle Linee Guida di cui sopra, in cui si scrive che, nelle procedure di affidamento richiamate dall'articolo 93, comma 10, suddetto "la stazione può chiedere soltanto la prestazione di una coperatura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi [...] ma non anche la c.d cauzione provvisoria" con quanto, viceversa, è previsto nel bando tipo n. 3, in cui, a proposito dell'avvalimento, si legge "Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice", dove la garanzia non può che essere quella cd "provvisoria" di cui all'art. 93 del Codice? 2) Nel caso in cui fosse confermato che per l'affidameno dei servizi di cui all'art. 93, comma 10 del Codice e all'art. 4.1. delle linee Guida n. 1 dell'ANAC, effettivamente non si debba richiedere la cauzione cd "provvisoria", si possono equiparare a tali servizi (che nella loro dizione sembrerebbero riferirsi alla progettazione di lavori pubblici) anche i servizi oggetto della nostra gara, funzionali non alla realizzazione di un'opera pubblica, bensì ad un intervento in materia urbanistica?
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