Codice identificativo: 680
Data ricezione: 06/04/2020
Argomento: Servizi di architettura e ingegneria
Oggetto: Servizi architettura e ingegneria - gruppo di lavoro - rapporti con il concorrente
Quesito:
Leggo dalla sentenza del Cons. Stato, V, 8 aprile 2019, n. 2276 “Dalle predette disposizioni è dunque evidente che non vi è alcun obbligo di inserire il professionista nel raggruppamento temporaneo di professionisti ma è necessario, e sufficiente, che l’offerta indichi analiticamente i singoli professionisti designati, le relative specifiche attività e le connesse necessarie qualificazioni professionali.” A vostro avviso, con riferimento ai rapporti del concorrente (sia un esso raggruppamento di solo professionisti o una persona giuridica) con il gruppo di lavoro indicato nell’offerta rileva o non rileva la forma giuridica che assume detto rapporto di collaborazione ? Ossia è possibile indicare il nominativo di un professionista che non sia legato da alcun rapporto diretto con il concorrente (opzione 1) o è necessario che esso sia o un socio professionista attivo di società tra professionisti o di società di ingegneria, un dipendente, un Consulente munito di partita IVA a condizione che abbia fatturato nei confronti dell'Operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA (opzione 2). Nel caso in cui optiate per questa seconda opzione con riferimento al geologo è invece possibile limitarsi ad indicare un professionista iscritto all’ordine dei geologi o è necessario anche in questo caso sussista un rapporto “diretto”?
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