Codice identificativo: 683
Data ricezione: 06/01/2020
Argomento: Modifiche contrattuali
Oggetto: Chiarimenti sull'art. 106 comma 7 del Codice
Quesito:
Il comma 7 dell’art. 106 del Codice stabilisce che “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica”. Si chiede se è corretta l’interpretazione che consente l’aumento fino al 50% per ognuna delle tipologie di variazione di cui alle lettere b) e c) o se tale soglia sia da intendersi cumulativa.
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