Codice identificativo: 347
Data ricezione: 31/07/2018
Argomento: Esecuzione del contratto
Oggetto: Principio di continuità - art. 7, Decreto del Ministero delle attività cuturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154
Quesito:
Quanti anni a ritroso, nella pratica, è accettabile ritenere validi affinchè sia rispettato il principio di continuità di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero delle attività cuturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154? Per esempio un CEL (certificato di esecuzione lavori) dello scorso anno è ancora valido se nel frattempo non sono stati fatti altri lavori? E un CEL di 6 anni fa? Non trovo più il limite temporale minimo di anni, oltre i quali i CEL non sono più validi (mi sembra di capire, con il "principio di continuità", che, per un importo lavori adeguato a quello richiesto in gara, per assurdo, un CEL dell'anno precedente non è più valido se nell'anno in corso non sono stati fatti lavori, ed invece un CEL di 20 anni fa, se nel frattempo sono stati fatti continuativamente "lavoretti", documentati da buon esito, lo è).
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