Codice identificativo: 372
Data ricezione: 26/09/2018
Argomento: Centrali di committenza e soggetti aggregatori
Oggetto: Appalto servizi sociali. Espletamento della procedura di gara affidato alla Centrale Unica di Committenza. Competenza
Quesito:
Il nostro Comune ha indetto una procedura di gara per l’appalto di un servizio sociale di importo superiore alla soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Lo svolgimento della procedura di gara è stato affidato alla Centrale Unica di Committenza di cui l’ente è parte. Il servizio oggetto dell’appalto riguarda solo il nostro Comune. Premesso che nelle procedure di gara la CUC assume fino alla proposta di aggiudicazione la responsabilità sub-procedimentale ai sensi della Legge n. 241/90, il RUP dell’ente aderente assume che ogni decisione in merito ad atti di intervento nel procedimento che incidano sulla proposta di aggiudicazione già assunta dalla CUC ma non ancora approvata dal Dirigente, debba essere istruita e valutata dalla CUC stessa che dopo le verifiche deve riesaminare l’originaria proposta di aggiudicazione ed assumere le relative decisioni (revisione della graduatoria e nuova proposta di aggiudicazione). Successivamente il RUP adotterà, come stabilisce il par. 5.2 delle LG ANAC n.3 le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. La CUC ribadisce la competenza del RUP a decidere in merito in quanto ha concluso la verifica della documentazione amministrativa e, quindi, la fase di ammissione alla gara. Chi ha ragione ?
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