Risale al 24 giugno 2019 la pubblicazione della sentenza della Corte della cassazione civile, n. 16842/ 2019 con la quale la Suprema Corte ha confermato la legittimità del licenziamento senza preavviso intimato dall'Azienda Ospedaliera nei confronti di un dipendente (rup) che, in violazione dall'art. 57 lett. a) e b) del d. Igs. n. 163 del 2006, ha illegittimamente affidato mediante procedura autonoma e senza evidenza pubblica, servizi che non erano complementari o scindibili, sotto il profilo tecnico, rispetto alle prestazioni previste dalla convenzione Consip e che, anzi, costituivano un duplicato rispetto ai servizi già ricomprese nella convenzione, con conseguente duplicazione del corrispettivo che l'Azienda aveva corrisposto il medesimo servizio.
Circostanza che ha originato,oltre al procedimento disciplinare, che si è concluso con la sanzione espulsiva, anche un procedimento penale nell'ambito del quale è stata disposta l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
A seguito dell'impugnazione del licenziamento sia la Corte d'appello che la Corte di cassazione hanno ritenuto legittimo il licenziamento ritenendo che le condotte del dipendente integrano la giusta casa della sanzione espulsiva, non consentendo neppure la prosecuzione, anche solo temporanea, del rapporto di lavoro.
La sentenza integrale può essere consultata al link:
Corte di Cassazione: licenziabile il dipendente che non segue le procedure di affidamento
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