Il DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32, rubricato "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", ha introdotto midifiche anche con riferimento agli acquisti effettuati su mercato elettronico.
In particolare, è stato introdotto l'art. 6-bis nell'articolo 36 del D.lgs 50/2016, che così dispone: "nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali".
Il comma 6, a sua volta, dispone che "per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
Viene quindi chiarito che le stazioni appaltanti non è più tenuta alla verifica sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, venendo demandato a monte tale onere al gestore del Mercato Elettronico.
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