SEGNALAZIONE/PARERE
Nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 2 agosto 2017, ha inteso formulare alcune osservazioni in merito alla recente modifica dell’art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell’appalto del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (“Codice dei Contratti pubblici”) ad opera del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. decreto “correttivo”).
Nello specifico, rileva la previsione di cui al comma 10-bis del citato art. 95 - relativa al criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo - secondo la quale “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.
L’Autorita' ritiene che la norma in esame, nella parte in cui prevede un tetto massimo per il punteggio economico, entro la soglia del 30%, limiti eccessivamente la facolta' della stazione appaltante di tenere adeguatamente conto delle offerte economiche, conferendole, allo stesso tempo, un’ampia discrezionalita' nella valutazione delle offerte tecniche, con possibile pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento della gara e a una adeguata concorrenza anche di prezzo tra gli offerenti.
Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.
È possibile cliccare su un tag per visualizzare gli articoli e le faq correlate.