Sarebbe interessante sapere come ci si deve comportare in occasione della verifica dei requisiti ex art. 86 del Codice dei Contratti e, in modo particolare, rispetto all’obbligo di richiedere la comunicazione e/o l’informazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011.
Difatti, a tenore dell’art. 86 i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 80 del Codice, possono essere provati mediante acquisizione del solo casellario giudiziario, con il che parrebbe venir meno l’obbligo della richiesta della comunicazione o informazione antimafia.
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