Con nota del xxx veniva richiesto parere giuridico – legale in relazione alla gara in oggetto, evidenziando quanto segue.
In data xxx, l’impresa xxx, con nota, Prot. n. xxx, del xxx, in relazione alla gara in oggetto, contestava al Comune di xxx ed al RUP, il disciplinare di gara, e, di conseguenza, formulava una richiesta di rettifica del medesimo.
La contestazione, e successiva richiesta di rettifica, veniva sollevata in relazione all’art. 9 (requisiti di idoneita' professionale e capacità tecnica, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) del disciplinare di gara, e nello specifico, nella parte in cui veniva richiesto “di avere alle proprie dipendenze un organico non inferiore a 30 unita' lavorative con assunzione a tempo indeterminato”.
A tal proposito, l’impresa xx asseriva quanto segue.
− Il requisito, di avere alle proprie dipendenze un organico non inferiore alle 30 unita' lavorative assunte a tempo indeterminato, richiesto all’art. 9 del disciplinare, risulta essere non proporzionato, anzi lesivo della concorrenza. Sul punto, veniva evidenziato che non sarebbe indispensabile pretendere quanto richiesto quale criterio di selezione idoneo ad individuare un operatore economico in grado di fornire tale servizio. A conferma dell’assunto, l’impresa esponente evidenziava che:
1. anche l’ANAC asseriva che, l’art. 42 del D.Lgs. 163/2006, al comma 1, imponeva di dimostrare le capacita' tecniche dell’operatore economico “a seconda della natura, della quantita' o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi”, e, nella successiva lett. a), stabiliva che la capacita' tecnica potesse essere dimostrata con la presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi;
2. inoltre, l’art. 42 del D.Lgs. 163/2006, al comma 2, imponeva alla stazione appaltante di precisare, nel bando di gara o nella lettera d’invito, quali dei requisiti sopra citati dovessero essere presentati o dimostrati; il successivo comma 3 precisava che le informazioni richieste non potessero eccedere l’oggetto dell’appalto;
3. l’ANAC evidenziava quanto segue: “la congruità e la ragionevolezza dei requisiti speciali di ammissione devono essere sempre vagliate in concreto, ponendo attenzione alla natura delle prestazioni effettivamente rimesse all’appaltatore, alla qualità nonche'' all’importanza e all’uso delle forniture o dei servizi oggetto dell’affidamento”.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, l’impresa xxx, invitava, e diffidava, la stazione appaltante a modificare o annullare in autotutela la documentazione di gara, avvertendo di procedere dinanzi al TAR di competenza.
Tanto premesso, in data xxx, con atto, Prot. n. xxx, il Responsabile del Procedimento, Comandante di P.M. del Comune di xxx, Dott. xxx, richiedeva un parere legale in relazione alla contestazione e richiesta di rettifica avanzata dall’impresa xxx ed attinente alla gara in oggetto.
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