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Procedure di somma urgenza
Requisiti
19/01/2016 Avvalimento

Con nota del xxx, il Comune in intestazione richiedeva un parere giuridico legale in relazione agli accadimenti di seguito riportati.

Al RUP del Comune di xxx veniva indirizzata, in data xxx, una richiesta di chiarimenti per la partecipazione alla gara di cui in oggetto, indetta con bando, Prot. n. xxx, del xxx, con la quale veniva evidenziato quanto segue.

1. Nel modello “DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA”, predisposto da codesta S.A., nella parte finale si richiede che l’impresa ausiliaria renda le dichiarazioni richieste al punto 16, lett. b), sottoparagrafi dal b1) al b33). Tenuto conto che l’art. 49 del citato D.Lgs. non prevede che l’impresa ausiliaria fornisca tutte le ulteriori informazioni richieste, cosa invece stabilita dal successivo art. 50 il quale riguarda, pero', l’avvalimento in caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione, e' da escludere, pertanto, che l’impresa ausiliaria debba rendere le dichiarazioni previste dal punto 16, lett. b), sottoparagrafi b14), b15), b16), b17), b18), b20), b21), b22), b23), b24), b25), b27), b28), b30), b31), b32).

2. Sempre con riferimento all’avvalimento, nel caso in cui l’impresa concorrente dovesse essere carente sia del requisito previsto dal bando di gara III.2.2) Capacita' economica e finanziaria, nonché del requisito III.2.3) Capacita' tecnica e professionale, sarebbe possibile partecipare alla gara con un doppio avvalimento? Il primo per soddisfare il requisito della capacita' economica e finanziaria con impresa appartenente allo stesso gruppo e con dichiarazione ex art. 49, D.Lgs. 163/2006, co. 2, lett. g); il secondo, relativo alla capacità tecnica e professionale, con impresa estranea al gruppo e con normale contratto d’avvalimento?

3. Nel “capitolato speciale d’oneri del servizio di trasporto scolastico e relativo servizio di sorveglianza degli alunni frequentanti la scuola materna, elementare e media, domiciliati nelle frazioni, campagne e case sparse” del medesimo bando di gara, viene richiesto un numero minimo di 4 mezzi + 1 sostitutivo, di classe euro 6, di cui uno elettrico. All’art. 9: “MEZZI”, del detto capitolato, si dice: “La ditta appaltatrice garantirà l’espletamento del servizio con num. 4 mezzi, oltre ad uno di scorta … omissis …”. Nel prosieguo dell’art.9 vengono, poi, stabiliti quali sono i posti richiesti. Si vuole portare all’attenzione di codesta amministrazione che alcuni dei percorsi stabiliti sarebbero impossibili da percorrere con scuolabus di grosse dimensioni (ad es. il percorso numero 1 sarebbe impossibile da effettuare con uno scuolabus da 70 posti, tenuto conto che in tale percorso rientrano luoghi come asilo xxx, elementare xxx e asilo xxx, che risultano impossibili da percorrere con uno scuolabus di tali dimensioni, qualora ne esistessero). Si consideri, che qualora il concorrente dovesse dotarsi di più dei 4+1 mezzi richiesti, l’aumento del personale e dei relativi costi, nonché il maggior esborso per l’acquisto dei detti mezzi e le relative spese di manutenzione, assicurazione e quant’altro, potrebbe superare l’importo annuo posto a base d’asta.

4. Nel disciplinare di gara, al punto relativo al METODO DI AGGIUDICAZIONE, si fa riferimento al prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006. L’articolo in questione recita testualmente: “DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Vigente al: 8-1-2016 Sezione V Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse. Art. 82. 1. Il prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, e' determinato come segue. 2. Il bando di gara stabilisce: a) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a misura, e' determinato mediante il ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, e' determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. 3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso e' determinato mediante offerta a prezzi unitari. 3-bis. Il prezzo piu' basso e' determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Alla luce del disposto normativo citato, il massimo ribasso non può avere, pertanto, ad oggetto il costo del personale ed i costi inerenti la sicurezza. Nel presente bando di gara, invece, si fa riferimento ad un generico massimo ribasso, tant’e' vero che nel bando di gara, al citato punto II.2) Quantitativo o entità dell’appalto, non viene specificato cosa e soggetto al massimo ribasso e cosa ne dovrebbe rimanere escluso.

Tanto premesso, il Comune epigrafato richiedeva un parere giuridico-legale in merito ai punti 1, 2 e 4, delle doglianze sopra evidenziate.

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