Con nota del xxx, il Comune in intestazione richiedeva un parere giuridico – legale in relazione alla gara in oggetto, in particolare alla previsione dell’esclusione della facolta' di avvalimento, prevista nel bando e nel disciplinare di gara, evidenziando quanto segue.
In base all'art. 30 del D.Lgs. n.163/2006 "le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi", e quindi escludere questa facolta' era del tutto legittima, oltre che opportuna data la delicatezza della concessione, rivolta ad utenti deboli, che vanno tutelati proprio da possibili appaltatori non all'altezza.
Tanto premesso, si specificava, ulteriormente che “per questa stessa ragione avevo inserito nella qualificazione l'aver espletato "servizi identici" e non "servizi analoghi", proprio per avere la certezza dell'effettiva capacitaÃ⬠del concessionario di espletare le attivita' previste per questa particolare categoria di utenti. Ed ancora, con riferimento all’art. 20 del D.Lgs. 163/2006 si asseriva che "l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B eÃ⬠disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)", lasciando quindi piena liberta' alle amministrazioni aggiudicatrici di formulare i requisiti e le altre norme nei bandi e nei disciplinari di gara.
Alla luce di quanto sopra esposto si richiedeva un chiarimento, con particolare attenzione alla disciplina dell’avvalimento, considerata la nuova normativa in materia di appalti e concessioni (D.Lgs. 50/2016).
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