Con nota del xxx, il Comune in epigrafe richiedeva parere legale in merito alla gara in oggetto, nello specifico si faceva riferimento a quanto disposto dall’art. 31 del disciplinare di gara, pertanto veniva esposto quanto segue:
l’art. 31 del disciplinare di gara dispone: “per la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati di capacita' tecnico-organizzativa (aver svolto con buon esito, nel triennio 2013-2014-2015, a favore di committenti pubblici, un unico contratto relativo al settore oggetto della gara, di valore complessivo non inferiore a € 300.000,00 (€ trecentomila/00), occorre inserire il certificato rilasciato e vistato da una pubblica amministrazione, ovvero, copia del contratto stipulato con soggetti pubblici, rispettoso della tipologia e dell’importo richiesti (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016)”.
Tanto premesso, la Commissione, nella fase della verifica della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti, riscontrava che un operatore economico non allegava, agli atti di gara, il certificato di cui al citato art. 31; conseguentemente veniva posto il seguente quesito:
“il RUP puo' chiederlo con il soccorso istruttorio o puo' verificarlo, in proprio, sul sistema AVCPass? Inoltre, se non presente su AVCPass, puo' costituire motivo di esclusione, in fase di valutazione della documentazione amministrativa?”
In relazione a tale questione di diritto, venivano altresi' allegate, dall’amministrazione, le dichiarazioni rese dall’operatore interessato in sede di gara e messe a verbale. In particolare lo stesso evidenziava quanto segue:
non sarebbe necessaria l’inclusione del certificato, di cui all’art. 31 del disciplinare, nella busta “A” della documentazione oggetto dell’opposizione. Al riguardo, il medesimo, precisava: “la comprova dei requisiti deve essere condotta attraverso il sistema AVCPass, cosi' come disposto dall’art. 21 del disciplinare di gara”;
la stazione appaltante non disporrebbe della facolta' di richiedere documenti gia' in possesso della P.A.
Contestualmente, lo stesso operatore economico sollevava una contestazione relativa ad un’altra RTI in gara, affermando quanto segue:
la documentazione amministrativa, presentata da un RTI concorrente, non sarebbe rispondente a quanto disposto al punto 10, pag. 19, del disciplinare di gara. Al riguardo, tale requisito, sarebbe previsto a pena di esclusione. (In particolare, il punto a cui fa riferimento il concorrente e' quello relativo alla produzione del DURC);
tutti i partecipanti all’RTI dovrebbero essere in possesso del requisito di capacita' professionale.
Tanto premesso, veniva formulato un ulteriore quesito:
“il requisito di capacita' professionale deve essere posseduto da tutti i partecipanti all’RTI? Inoltre, la mandataria dell’RTI, puo' avvalersi dei requisiti di capacita' economico – finanziaria e tecnico – organizzativa di un’impresa, mandante, facente parte dell’RTI?”
Con nota del xxx il Comune in intestazione richiedeva un parere giuridico-legale relativamente alla diffida pervenuta da una societa' interessata a partecipare alla gara in oggetto.
Nella suddetta diffida il legale rappresentante della societa' xxx asseriva quanto segue:
la ripartizione dei fattori ponderali per l’offerta tecnica e per l’offerta economica “e' gravemente illegittima e contro la legge, e di per se' idoneo, pertanto, ad inficiare l'intera procedura di gara”, richiamando l’art. 286 del DPR 207/2010 nella parte in cui recita “per gli appalti di pulizia... con i seguenti fattori ponderali, che possono variare nei seguenti limiti minimi e massimi: elemento a): 40-60 (caratteristiche tecniche); elemento b): 40-60 (prezzo)”;
il disciplinare di gara non riporta “qualsivoglia indicazione dei subcriteri e dei subpesi attraverso i quali verra' attribuito il punteggio tecnico”.
Tanto premesso, l’Amministrazione veniva invitata e diffidata "alla rettifica in autotutela del disciplinare e della lex specialis di gara, correggendo i fattori ponderali per l'assegnazione dei punteggi, riportandole tra 60 e 40, nonche' specificando i subcriteri ed i subpesi, ovvero le voci dell'offerta tecnica che verranno ritenute meritevoli di attribuzione del punteggio”, preannunciando che “in mancanza adiremo le competenti autorita'...”
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