Con nota del xxx, il Comune in intestazione richiedeva un parere giuridico legale in relazione agli accadimenti di seguito riportati.
Il Comune di xxx, indiceva una gara, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, per l’affidamento di servizi e forniture di beni correlati alla promozione della destinazione turistica del “xxx”.
Nella seduta riservata del xxx, la Commissione di gara procedeva a calcolare la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario alle offerte tecniche pervenute dagli operatori economici partecipanti. Poiche' nessun concorrente otteneva, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo della propria offerta (stimato in 80/100), la Commissione provvedeva a riparametrare i punteggi attribuiti, assegnando all’offerta che aveva ottenuto il punteggio piu' alto, il peso totale pari a 80/100, ed alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.
Nella seduta pubblica del xxx, all’esito della verifica delle offerte economiche pervenute in sede di gara, la Commissione provvedeva ad affidare provvisoriamente la gara all’operatore che aveva ottenuto il miglior punteggio e che quindi risultava primo in graduatoria, ovvero la societa' xxx s.r.l.
In seguito all’aggiudicazione provvisoria, un operatore economico partecipante alla gara, con nota trasmessa all’Amministrazione a mezzo PEC, in data xxx, evidenziava l’errata metodologia di calcolo dei punteggi che avrebbe adottato la Commissione di gara. Nello specifico, veniva fatto riferimento ai punteggi assegnati nella seduta riservata del xxx, dove non sarebbe stato dato seguito a quanto stabilito al punto I.3, ultimo capoverso, del disciplinare di gara.
Al riguardo, veniva asserito che nel disciplinare di gara, al citato ultimo capoverso del punto I.3, sarebbe espressamente sancito che, per ogni criterio, all’offerta migliore andrebbe sempre attribuito un coefficiente pari a 1, di talche', facendo riferimento ai punteggi assegnati nella seduta riservata del xxx, la Commissione avrebbe assegnato erroneamente detti punteggi e successivamente, avrebbe valutato in maniera errata le offerte tecniche rispetto ai singoli criteri. Pertanto, nella predetta nota, veniva invitata l’Amministrazione a riformulare, in autotutela, i punteggi attribuiti alle offerte degli operatori economici, con conseguente modificazione dell’esito dell’aggiudicazione.
Con successiva comunicazione, la predetta societa', diffidava l’Amministrazione dallo stipulare il contratto d’appalto e di riformulare, in autotutela, la graduatoria con eventuale modifica dell’esito della gara.
Tanto premesso, con nota del xxx, tenuto conto:
di quanto previsto al punto I.3, ultimo capoverso, del disciplinare di gara, che recita: “si precisa, altresi', che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali in base alle indicazioni e formule contenute negli allegati al Regolamento, per ogni criterio alla offerta migliore e' sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, e' effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi si e' riportata al valore della somma dei pesi attribuita all'intera offerta tecnica”;
nonche' dell’interpretazione di detta norma data dal RUP nella valutazione delle offerte e conseguente assegnazione dei punteggi,
l’Amministrazione richiedeva parere legale in merito alla corretta interpretazione del punto I.3, ultimo capoverso, del disciplinare di gara, nella misura in cui si deve dare un punteggio, pari ad 1, per le valutazioni per ogni criterio di ogni migliore offerta.
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