In data XXX il Responsabile dell’Ufficio Tecnico richiedeva supporto relativamente al seguente problema:
a seguito del ritrovamento di mura storiche, rinvenute durante l’esecuzione dei lavori di sistemazione del Palazzo XXX, sito nel Comune di XXX, la Soprintendenza Archeologica di XXX disponeva la sospensione dei lavori per un periodo di tempo di 3 – 4 mesi.
La misura cautelare, veniva disposta al fine di procedere alla ripresentazione del progetto, in modo tale da predisporre le modifiche allo stesso in virtu' di detti ritrovamenti archeologici. L’impresa appaltatrice, chiedeva, al Comune, per il periodo di tempo della sospensione dei lavori, un indennizzo per i costi delle macchine e dell’attrezzatura da cantiere
L’art. 16, co. 1, del Capitolato Speciale di Appalto relativo ai lavori di sistemazione del Palazzo XXX stabiliva quanto segue: ”in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo' ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita' di procedere ala redazione di una varante in corso d’opera nei casi previsti dall’Art. 132, co. 1, lett. a), b), c), d), del Codice dei Contratti Pubblici; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al precedente articolo”.
Tanto premesso, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di XXX, formulava i seguenti quesiti:
“la sospensione dei lavori ricade nell’ambito della forza maggiore? In tal caso e' dovuto l’indennizzo all’appaltatore?
Cosa significa via temporanea, quanti giorni o mesi?”
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