L’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” prevede, al comma 9, con riferimento agli appalti pubblici di forniture e servizi che ove “….. non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro 60 giorni rende il proprio parere sulla congruita' del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruita' si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio”.
La norma de quo introduce una nuova funzione di supporto alle stazioni appaltanti che si e' aggiunta a quella concernente l’elaborazione di prezzi di riferimento di cui l’art. 9, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
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