La Signora ..., Consigliere regionale della Lombardia, si e' rivolta prima al Difensore Civico regionale e poi, con nota del 29 aprile 2014, a questa Commissione, riferendo di aver inoltrato, in data 7 novembre 2013, all’Agenzia del Demanio – filiale Lombardia, Sede di Milano, richiesta d’accesso volta ad ottenere copia dei documenti amministrativi relativi alla gestione del complesso monumentale della Certosa di Pavia dal 2003 ad oggi e lamentando che tale istanza d’accesso e' di fatto rimasta inevasa.
Dalla corrispondenza intercorsa con l’Agenzia del Demanio – Filiale Lombardia – Sede di Milano, allegata in copia dall’istante, si evince quanto segue.
In data 8 gennaio 2014, con nota prot. n. ....., l’Agenzia del Demanio – Direzione regionale Lombardia - rispondeva al Consigliere regionale ..., invitando la stessa a prendere visione della documentazione, presso gli ufficio del Demanio, in virtu' del principio di leale cooperazione istituzionale, precisando nel contempo che parte della documentazione chiesta non era presente agli atti.
Successivamente, in data 9 gennaio 2014, Il Consigliere regionale rinnovava la propria richiesta di accesso, specificando che la documentazione era richiesta sia in quanto necessaria per l’espletamento delle funzioni di Consigliere regionale della Lombardia, sia per esercitate il diritto d’accesso in qualita' di cittadina pavese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del D. lgs. n. 33 del 2013, richiamando l’obbligo di pubblicazione delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attivita' delle pubbliche amministrazioni ed il connesso diritto di chiunque di richiedere i medesimi, attraverso l’accesso civico, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Con nota del 10 gennaio 2014 l’Agenzia del Demanio comunicava al Consigliere regionale di aver provveduto a dare ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui al D. lgs n.33 del 2013, pubblicando sul proprio sito istituzionale la documentazione prevista e confermando la disponibilita' all’incontro fissato.
Successivamente, in data 13 gennaio 2014, l’Agenzia del Demanio, integrava la precedente nota del 10 gennaio, comunicando al Consigliere regionale ...... il diniego d’accesso rispetto all’istanza del 7 novembre 2013.
In particolare, nella succitata comunicazione L’Agenzia del Demanio affermava che “l’accesso ai documenti amministrativi presuppone che l’istante abbia un interesse personale, diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l’accesso, cosi' come disciplinato dall’articolo 22, comma 1, punto b), della legge n. 241 del 1990 e dal regolamento adottato dall’Agenzia del demanio il 24 gennaio 2007”. Nella stessa nota si affermava che l’istante non poteva ritenersi soggetto legittimato all’esercizio dell’accesso, ai sensi della richiamata normativa, e che, pertanto, non poteva essere accolta l’istanza d’accesso.
A supporto del diniego d’accesso, nella stessa nota, veniva richiamato un parere di questa Commissione del 12 maggio 2009, nel quale, tra l’altro, la Commissione per l’accesso specificava che la qualita' di deputato e l’esercizio di attivita' inerenti l’espletamento del proprio mandato non esprimono una posizione legittimante l’accesso ai documenti amministrativi.
Infine, sempre nella stessa nota, veniva segnalato che sul sito dell’Agenzia del demanio era pubblicata la documentazione prevista dal D.lgs n. 33 del 2013.
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