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29/05/2023 Faq PA Digitale 2026 - Avviso Pubblico Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali

1. Come aderire a Piattaforma Notifiche?
Per poter depositare notifiche su PN, una PA deve per prima cosa completare il processo di onboarding nell’Area Riservata messa a disposizione da PagoPA attraverso il portale Self Care (di seguito, anche solo “Portale”).
Ai fini della prima operatività sul Portale, ossia prima della sottoscrizione del contratto di adesione a PN, qualunque operatore in grado di valorizzare i dati del singolo Mittente Aderente può essere incaricato di operare materialmente sul Portale per compilare il contratto di adesione a PN che, una volta compilato, dovrà, in ogni caso, essere poi sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Ente.

I dati del singolo ente Aderente che devono essere valorizzati sul Portale sono i seguenti:

  • denominazione/ragione sociale del Mittente Aderente;
  • CF/P.IVA;
  • sede legale;
  • nome, cognome, C.F., mail aziendale/istituzionale dei soggetti con il Ruolo di Amministratore, quali utenti del Portale che possano sullo stesso e su Piattaforma Notifiche operare per conto del Mittente Aderente delle persone che potranno avere accesso a PN nei ruoli di Referente amministrativo e Referente tecnico.

Self Care è un portale B2B web dedicato a tutti gli enti che collaborano con PagoPA: Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Pubblico Servizio, ed in futuro PSP e Partner Tecnologici e coincide con l’Area Riservata dell’Ente.

Link manuale operativo Self Care

2. Concessionari e/o Riscossori esterni - può richiedere il finanziamento per gli stessi servizi?

Gli enti destinatari dell’Avviso 1.4.5. PND sono i Comuni; questi ultimi devono essere i titolari del servizio per cui viene effettuata la Notifica al fine di effettuare i controlli e ricevere il contributo.
I soggetti, invece, che possono accedere a PND sono tutti quelli indicati all’Art. 1, comma 2, D.Lgs. n.165/ 2001, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo.

3. La notifica digitale potrà avere come destinatari anche le persone giuridiche?

Le notifiche potranno essere inviate in formato digitale, oltre che alle persone fisiche da quando PND sarà in produzione, anche alle persone giuridiche, dal secondo trimestre ‘23 e, in questo senso, si sta realizzando l’integrazione con INI-PEC (domicili digitali persone giuridiche) e Registro imprese.

4. Avviso di cortesia: contiene la copia dell'AAR (avviso di avvenuta ricezione) o solo le modalità per poter consultare la notifica e i documenti notificati nella piattaforma?

La comunicazione di cortesia, che viene inviata su IO e anche via mail o SMS, contiene le modalità e il link per la consultazione della notifica e dei documenti allegati in piattaforma mediante un codice che identifica la notifica (IUN); contestualmente potrà essere effettuato il pagamento sulla piattaforma pagoPA.

5. Nel caso in cui il recapito avvenga per via “analogica” sostenendo le relative spese di notifica, vengono mantenute le spese di notifica predefinite di 2€?

Sì, permane il costo di 2,00 € che si andrà a sommare alle spese di notifica analogica.
Resta fermo che, a discrezione della Pubblica Amministrazione mittente, i costi di notifica possono essere interamente o in parte ripetuti verso il destinatario.

6. Come avverrà la fatturazione del servizio?

La Società, sulla base della percentuale degli invii cartacei effettuati nell'anno antecedente indicata nella comunicazione dell'Aderente, emette la fattura per l’anticipazione della singola Commessa, e precisamente:

1. il 50% dell'ammontare delle spese di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto Costi pari ad un euro 1,00 per ogni singola notifica inserita nella Commessa;

2. il 50% dei costi relativi alla notifica analogica degli avvisi in formato cartaceo.

L’ammontare del punto II. che precede è pari al prezzo medio degli invii cartacei (A/R e L. 890/1982) aumentato del 10% moltiplicato per il numero delle notifiche della Commessa risultanti sulla base della Percentuale.

Ad esempio:

se la Percentuale è pari al 60% e la Commessa contiene n. 200 notifiche e il prezzo medio degli invii cartacei è pari a Euro 8,00, il punto I. sarà pari a Euro 100,00 [pari al 50% di (n. 200 notifiche X per Euro 1,00)] e il punto II. sarà pari a Euro 480,00 [pari al 50% di (n. 200 notifiche per per 60% = 120 notifiche analogiche per Euro 8,00)].

7. Come viene gestito l’esito sconosciuto

Il D.L. n.76/20, all’Art. 26, c. 7 prevede che, qualora non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione all'indirizzo indicato, per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile.

Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è' stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario.

Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini. L'avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, il destinatario può ottenere eventualmente anche la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione.

8. Gestione dei ricorsi

L’ente mittente rimarrà comunque la PA verso la quale è verosimile che vengano indirizzate le istanze dei cittadini in sede di contenzioso. Tuttavia il contenzioso, se relativo al funzionamento del servizio di notificazione tramite la piattaforma e alle attività direttamente effettuate dal gestore della stessa, potrà coinvolgere PagoPA S.p.A.. Si richiama il disposto dell’art. 13, co. 2, del Decreto del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale 58/2022, in virtù del quale “Il gestore della piattaforma è responsabile del corretto funzionamento del servizio di notificazione tramite la piattaforma e delle attività direttamente effettuate, fatte salve le responsabilità dell'operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza”.

Sulla base della disposizione citata, ferma restando la legittimazione passiva dell’ente mittente, in sede di eventuale contenzioso a seconda del vizio rilevato ai fini di un eventuale annullamento della notifica, ove lo stesso non sia imputabile all’ente, quest’ultimo avrà azione di regresso nei confronti del gestore della piattaforma, dell'operatore postale ovvero del fornitore del servizio universale, a seconda di quale sia il soggetto a cui risulti imputabile, in concreto, il vizio di notifica.

9. Malfunzionamento della piattaforma

Il Decreto Legge n. 76/20 (c.d. Decreto Funzionamento) all’'art. 26, comma 13 prevede che laddove il malfunzionamento della piattaforma (attestato dal gestore con un atto opponibile a terzi), renda impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporta:

a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

Fonte: AgID

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