Il gruppo consiliare “...” chiede a questa Commissione un parere sulla legittimita' di alcune disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina del diritto di accesso dei consiglieri comunali adottato dal Comune di ...: segnatamente di quelle contenute negli artt. 2, III comma, e 3, II comma, del Regolamento stesso.
Invero, la prima norma stabilisce che la richiesta d’accesso dei consiglieri e' inammissibile se:
“e' formulata in modo generico”;
“concerne tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data”;
“riguarda atti ancora da adottare e/o da acquisire e comunque notizie/informazioni inerenti procedimenti da avviare”;
“concerne intere categorie di atti”;
e le perplessita' del gruppo richiedente si appuntano, in particolare – sia pure senza specifici rilievi - sulle disposizioni sub 2) e 4).
L’art. 3, poi, dopo aver enunciato, al I comma, il principio per cui “La richiesta di accesso e' motivata in relazione alla carica ricoperta” e su tale richiesta gli uffici soggetti al controllo non possono esercitare alcun sindacato, specifica al II comma che “le richieste di accesso agli atti sono comunque limitate alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo demandati dalla legge ai consigli comunali”, e pertanto – e questa e' la previsione contestata – “non sono da ritenere coerenti con le predette finalita' le richieste che, per il numero degli atti richiesti e per l'ampiezza della formulazione, si risolvono in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti”.
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