Ove mantengano la personalità di diritto pubblico, le aziende per i servizi alla persona, derivanti dalla trasformazione degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza-ex IPAB, sono tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione in quanto equiparabili alle ppaa. Ove invece le ASP abbiano optato per la trasformazione in ente di diritto privato:
a) se svolgono attività socio-assistenziali in regime di autorizzazione, sono escluse dall’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione (oltre che della trasparenza) perché l’attività da essi svolta non è di pubblico interesse;
b) se svolgono attività socio-assistenziali in regime di accreditamento, non sono tenute alla disciplina di prevenzione della corruzione in quanto soggetti ricompresi 10 nel novero degli enti di cui all’art. 2 bis, co. 3 cui la l. 190/2012, ma solo alla normativa sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, data comunque la rilevanza pubblicistica dei servizi svolti in nome e per conto del SSN. Resta fermo che tali enti possono comunque decidere autonomamente di adottare le più opportune misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012 al proprio interno.
Fonti: art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 - art. 10 l. 328/2000, - artt. 2 e 16 d.lgs. 207/2001, artt. 8- bis- 8quater d.lgs. 502/1992 - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.4.3. – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, punto 11.
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