La legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», all’art. 1, co. 110, prevede che alcune attivita' possano essere svolte dalle Unioni di Comuni in forma associata anche per i Comuni che le costituiscono, con particolare riferimento alle funzioni di responsabile anticorruzione, svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'Unione tra i funzionari dell'Unione e dei Comuni che la compongono. Nella stessa direzione si muove la L. 190/2012, art. 1, co. 7, come sostituito dal d.lgs. 97/2016, che prevede che nelle Unioni di Comuni puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
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