L’Autorita' ha tenuto conto di quanto previsto nell’art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, che dispone che «L’Autorita' nazionale anticorruzione puo', con il Piano Nazionale Anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalita' di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte, prevedendo in particolare modalita' semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali».
E' stata altresi' seguita un’indicazione di fondo sul favore per forme associative al fine della predisposizione dei PTPC espressa nell’art. 1, co. 6, della l. 190/2012, come sostituito dal d.lgs. 97/2016, secondo cui «i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in Comune, tramite accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione».
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