L’istituto del whistleblowing, introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la legge 190/2012 e rafforzato con la legge 179/2017 che ne ha ampliato la portata applicativa, ha avuto, anche nel corso del 2019, un vero e proprio andamento esponenziale se si considera che si è passati dalle 125 segnalazioni del 2015 alle 873 del 2019, per un totale complessivo di circa 2330 segnalazioni. Come per gli anni scorsi, le irregolarità segnalate hanno riguardato soprattutto l’ambito degli appalti pubblici, quello dei concorsi, la gestione delle risorse pubbliche, la mancata attuazione della disciplina anticorruzione, nonché parecchi casi di maladministration, con ricadute penali ogniqualvolta detti casi si sono tradotti in fattispecie criminose, quali, ad esempio, l’abuso di potere. Con il riconoscimento in capo all’ANAC del potere sanzionatorio, espressamente previsto al comma 6 dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, come riformulato dalla legge 179 sopra richiamata, è stato registrato un aumento delle comunicazioni di misure ritorsive subite a seguito di segnalazioni di illeciti, le quali, insieme a queste ultime, vengono generalmente acquisite attraverso un sistema informatico che garantisce riservatezza, sicurezza e affidabilità. Il software utilizzato al riguardo da ANAC è attualmente in uso presso tutte le amministrazioni che ne hanno fatto richiesta. Delle 873 tra segnalazioni e comunicazioni pervenute nel corso del 2019, 643 sono state acquisite tramite piattaforma informatica; e , nel merito, 70 hanno riguardato comunicazioni di misure ritorsive provenienti, in misura maggioritaria, dai whistleblowers, ma anche dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all’interno dell’amministrazione dove le misure ritenute ritorsive sono state adottate. Di tutte le segnalazioni/comunicazioni pervenute, nell’anno di riferimento sono state disposte -per mancanza dei requisiti di ammissibilità espressamente elencati nel Regolamento che disciplina il potere sanzionatorio dell’ANAC in materia di whistleblowing - 488 archiviazioni dirette. Le segnalazioni aventi, invece, ad oggetto illeciti rilevanti sotto il profilo penale o erariale, sono state inoltrate alla competente Autorità giudiziaria o contabile, nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante; nel corso del 2019 le segnalazioni di questo tipo hanno raggiunto il numero di 143. Per tale tipo di segnalazioni vale, però, evidenziare che la normativa vigente non indica le modalità da seguire al fine di tutelare la riservatezza dell’identità del whistleblower, ragion per cui si è ritenuto - pur nella consapevolezza degli obblighi di legge vigenti rispetto ai procedimenti penali e a quelli davanti alla Corte dei Conti espressamente richiamati al co. 3 dell’art. 54-bis - di trasmettere dette segnalazioni specificando che si tratta di una segnalazione ex art. 54-bis, nel cui processo di gestione è necessario assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal citato co. 3. Pertanto, in tutti i casi in cui l’Autorità giudiziaria cui è stata inoltrata la segnalazione, per esigenze istruttorie ha avuto necessità di conoscere il nominativo del segnalante, questo è stato debitamente comunicato e l’Autorità giudiziaria ricevente, a partire da quel momento, è divenuta responsabile del trattamento dei dati personali richiesti. Con specifico riferimento alla gestione delle comunicazioni di misure ritorsive o discriminatorie, secondo quanto previsto dall’art. 54-bis, co. 1, secondo periodo, queste pervengono da parte del soggetto interessato o da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione/ente di appartenenza del segnalante. Compito dell’Autorità è, pertanto, quello di accertare che la misura ritorsiva o discriminatoria sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, in caso positivo, applicare la sanzione normativamente prevista. Una volta accertata l’ammissibilità della comunicazione, ai sensi di quanto disposto nel citato Regolamento sanzionatorio, e verificato il rapporto di successione temporale tra la segnalazione/denuncia e la misura presuntivamente ritorsiva adottata nei confronti del whistleblower, l’Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’autore della suddetta misura entro novanta giorni dalla acquisizione della comunicazione, salve specifiche esigenze del procedimento, quali ad esempio la necessità di integrazione documentale e/o chiarimenti. Giova qui evidenziare che l’autore della comunicazione è tempestivamente informato dell’avvio del procedimento nonché della conclusione e degli esiti dello stesso, secondo le modalità specificate nel suddetto Regolamento. Il procedimento sanzionatorio si conclude, quindi, con l’adozione di un provvedimento di archiviazione o, laddove sia accertata la “ritorsione” o la “discriminazione”, con un provvedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto ritenuto responsabile di aver adottato il provvedimento ritorsivo ovvero nei confronti del soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l’omissione ritenuta ritorsiva. Nel corso dell’anno 2019 sono stati istruiti 24 procedimenti sanzionatori e, di questi, se ne sono conclusi 8. Un procedimento sanzionatorio si è concluso con l’irrogazione della sanzione minima nei confronti del dirigente di un Comune del Casertano, ritenuto responsabile, in qualità di firmatario, dell’adozione di provvedimenti ritorsivi nei confronti di un dipendente che aveva denunciato presunte irregolarità innanzi all’Autorità Giudiziaria. Passando ora ad analizzare i dati statistici rilevati nel corso degli anni, va evidenziato che dall’analisi storica di questi, che inizia nell’anno 2014 fino all’anno 2019, risulta evidente, come sopra anticipato, la crescita esponenziale delle comunicazioni e segnalazioni whistleblowing inviate all’ANAC nel periodo considerato; tale crescita esponenziale è vieppiù evidente a partire dal 2018, anno in cui è entrata in funzione la piattaforma informatica, proseguendo anche con riferimento al 2019. Dal punto di vista territoriale, si rileva che nell’anno 2019 la maggior parte delle segnalazioni sono state acquisite come provenienti dal sud e dal nord Italia Relativamente all’organismo nel cui ambito è effettuata la comunicazione o la segnalazione, per l’anno 2019, si registra una prevalenza di denunce provenienti dagli enti territoriali, seguiti dalle amministrazioni ed enti pubblici in generale, nonché dalle istituzioni scolastiche, di formazione, ricerca e conservazione e dalle aziende sanitarie o ospedaliere. Le comunicazioni di misure ritorsive pervenute all’Autorità, a seguito di denuncia di condotte illecite da parte del whistleblower, si distinguono dalle segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui il dipendente pubblico è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. A riguardo possiamo osservare che per l’anno 2019 la prevalenza delle condotte censurate sia ascrivibile alle segnalazioni di appalti illegittimi, seguite dalle condotte di maladministration, con ricadute penali qualora si configurino fattispecie criminose quali l’abuso di potere.
Fonte: Anac Progetto trasparenza > Prevenzione della corruzione e della trasparenza
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