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02/06/2020 Progetto Trasparenza > Azioni in materia di prevenzione della corruzione - Ipotesi di conflitto di interesse

  • Ipotesi di conflitto di interesse

Nel corso dell’anno 2019 l’Autorità ANAC ha esaminato diversi casi di conflitto di interesse di particolare rilevanza, nell’ambito dei quali, pur mantenendosi nel perimetro delle proprie competenze, ha espresso una puntuale valutazione, rimettendone l’apprezzamento all’amministrazione destinataria, nonché segnalando - laddove opportuno - alle magistrature contabili e penali rispettivamente competenti. Di seguito si riportano alcune delle fattispecie esaminate.

Commissioni di concorso e di gara, indicazioni di carattere generale : Tra le segnalazioni più frequenti che pervengono all’Autorità in materia di conflitto di interessi, una significativa percentuale riguarda i componenti delle commissioni di concorso e di gara, su cui l’Autorità ha ritenuto utile soffermarsi nel corso del 2019, al fine di fornire un supporto alle singole amministrazioni e stazioni appaltanti e garantire, a contempo, omogeneità di trattamento ai soggetti coinvolti nelle diverse ipotesi di conflitto di interessi. All’esito di tale analisi, l’Autorità ha approvato la delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”. Con riferimento ai componenti delle commissioni di concorso è stato evidenziato che, per orientamento giurisprudenziale consolidato, l’obbligo di astensione sussiste solo nei casi, tassativamente intesi, previsti dall’art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere a una estensione analogica degli stessi. Tanto premesso, tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 51, come interpretato dalla giurisprudenza, si è proceduto a identificare alcune ipotesi di applicazione concreta di tale disposizione alle commissioni di concorso, evidenziando che i rapporti lavorativi pregressi fra commissari e partecipanti a un concorso o a una gara, così come le attività di collaborazione scientifica e “coautoraggio”, non integrano di per sé una ipotesi di conflitto di interessi tale da far sorgere un obbligo di astensione in capo al commissario. Infatti, affinché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che, di regola, intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico o in un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità. Con riferimento ai componenti delle commissioni di gara, sono state richiamate le linee guida n. 15, approvate con la delibera n. 494 del 5 giugno 2019, recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, con cui l’Autorità ha chiarito i meccanismi e le procedure di gestione delle situazioni di conflitto di interessi nell’ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici. Sono stati inoltre confermati due orientamenti costanti espressi dall’Autorità con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi:

- l’orientamento in materia di astensione, con riferimento all’esistenza di contenziosi promossi dai candidati nei confronti dell’amministrazione: tale situazione non comporta, di per sé, l’automatico obbligo di astensione da parte di un rappresentante dell’amministrazione stessa, ma la necessità di una valutazione della fattispecie concreta da parte dell’amministrazione, al fine di rilevare l’esistenza o l’assenza di una ipotesi di conflitto di interessi reale o potenziale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e quindi valutare, anche sotto il profilo dell’opportunità, la necessità dell’astensione;

- l’orientamento secondo il quale, qualora il funzionario interessato sia indotto, per decisione autonoma o per decisione dell’amministrazione, ad astenersi dal procedimento, tale astensione debba essere completa, riguardando tutti gli atti del procedimento.

In linea generale, è stato evidenziato che un corretto processo di gestione conflitto di interessi si snoda attraverso alcune fasi, talune preventive (la cui sede di elaborazione è il Piano triennale di prevenzione della corruzione), altre successive. In particolare è stato evidenziato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. 62/2013, una delle misure mirate alla prevenzione del conflitto di interesse consiste nell’obbligo di preventiva dichiarazione, da parte del dipendente pubblico, di assenza di situazioni di conflitto di interessi. Egli, infatti, deve informare per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti e in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni con soggetti privati. Questa è la c.d. “dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interessi” che assume una valenza generalizzata per tutti i dipendenti pubblici, ivi compresi i membri delle commissioni di gara e di concorso. Tanto premesso, è stato rilevato che in capo al dipendente sussiste non solo l’obbligo di dichiarare al momento dell’assegnazione all’ufficio ma anche di tenere aggiornata l’amministrazione di appartenenza sulla sopravvenienza di situazioni di conflitto di interessi. In particolare, nelle procedure di gara e di concorso, la conoscenza da parte del funzionario pubblico di versare in una situazione di tal fatta è successiva rispetto all’assunzione dell’incarico, momento nel quale, a ben vedere, il dipendente non conosce ancora i soggetti partecipanti alla selezione. Così, il funzionario, in occasione della partecipazione quale membro giudicante, dovrà aggiornare, in presenza di fatti sopravvenuti, la dichiarazione sostitutiva già resa ai sensi del d.P.R. 62/2013. Il secondo momento che assume rilevanza nella gestione delle situazioni di conflitto di interessi è quello della valutazione della sussistenza della situazione di conflitto. In tale fase il principale strumento consiste nell’obbligo di astensione del soggetto che versa in una situazione di potenziale conflitto di interessi. Quindi il dirigente, il responsabile dell’ufficio di appartenenza o il superiore gerarchico, dopo aver acquisito la dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto, deve valutare, in contraddittorio con il dipendente interessato, se la situazione è tale da mettere a rischio l’imparzialità dell’azione amministrativa e il corretto esercizio delle sue funzioni. Laddove la risposta sia positiva, è stato chiarito che spetta al superiore gerarchico individuare una misura idonea a paralizzare il dispiegarsi della situazione dannosa e a evitare il prodursi del danno erariale, tra cui, ad esempio, l’allontanamento del funzionario in conflitto. A titolo esemplificativo, ulteriori strumenti di gestione consistono nella possibilità per il dirigente o responsabile del servizio di avocare a sé lo svolgimento del procedimento amministrativo o di optare per l’adozione di formule organizzative alternative, come il richiamo all’intervento di altri soggetti, con funzione di supervisione e controllo, o l’imposizione di obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate. In ordine alle conseguenze del mancato rispetto della normativa richiamata, è stato evidenziato che il funzionario incorre, anzitutto, in una responsabilità di tipo disciplinare, ai sensi dell’articolo 16 del d.P.R. 62/2013, derivante dalla violazione del relativo obbligo previsto dalle norme di legge richiamate, dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dai codici di comportamento di ogni amministrazione o ente. In secondo luogo, il funzionario incorre in una forma di responsabilità amministrativo-contabile; in terzo luogo, il mancato rispetto della normativa in materia di conflitti, al ricorrere di tutti gli elementi costitutivi del reato, è condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 323 del codice penale dedicata alla fattispecie dell’abuso di ufficio da parte del pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio.

Vigilanza su casi di conflitto di interessi nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici o di assegnazione di contributi pubblici : Nell’ambito della vigilanza attivata a seguito di segnalazioni, questa Autorità ha esaminato un’ipotesi di conflitto di interessi di un funzionario di una stazione appaltante, nell’ambito di una procedura aperta di aggiudicazione del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo. Nella fattispecie è stato segnalato che il funzionario era legato da rapporti di stretta parentela con un dipendente della società aggiudicataria della procedura di gara. L’Autorità ha rilevato che il funzionario non ha avuto un ruolo attivo nella formazione della decisione finale in ordine alla scelta del contraente, ma che, essendo a conoscenza di informazioni privilegiate, avrebbe dovuto, comunque, informare la stazione appaltante del suddetto rapporto di parentela. Riscontrato l’inadempimento dei suddetti obblighi dichiarativi, l’Autorità ha rimesso alla stazione appaltante le valutazioni sulle conseguenze disciplinari della condotta del proprio dipendente e ha sollecitato l’adozione di misure atte a evitare situazioni di conflitto di interessi nella fase di esecuzione del contratto. Ha richiamato l’ente alla predisposizione di più efficaci misure per individuare, prevenire e risolvere conflitti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. Un ulteriore procedimento di vigilanza ha riguardato un caso di conflitto di interessi nell’ambito di una procedura, espletata da un ente pubblico, finalizzata all’individuazione e al successivo acquisto di un immobile da destinarsi a sede del medesimo ente. La predetta ipotesi di conflitto si è realizzata in capo a un membro della commissione di valutazione delle proposte di acquisto - il quale, in passato, era stato consulente della società risultata aggiudicataria della gara - prima della decisione, da parte dell’ente, di revocare la procedura in autotutela. Nella fattispecie, l’Autorità, facendo richiamo all’art. 42 del d.lgs. 50/2016 (ritenuto applicabile anche ai casi, come quello di specie, di contratti esclusi dalla disciplina del codice dei contratti pubblici) ha evidenziato la violazione, da parte del soggetto interessato, degli obblighi dichiarativi previsti dalla norma. L’Autorità ha rimesso all’ente pubblico le dovute iniziative nei confronti del dipendente e l’adozione di più efficaci misure finalizzate ad arginare e gestire le situazioni di conflitto. Infine, ha ritenuto opportuno inviare, per i profili di competenza, gli atti alla competente Procura della Repubblica nonché alla Procura della Corte dei Conti. Un’altra ipotesi di conflitto di interessi ha riguardato l’operato di un funzionario, responsabile di una procedura espletata da un’amministrazione regionale per l’assegnazione di contributi economici, in quanto il soggetto interessato è risultato essere socio, insieme alla coniuge, di due società potenzialmente assegnatarie dei predetti contributi. In tale caso il RPCT, su sollecitazione dell’ANAC, a seguito di specifica attività istruttoria, ha accertato la sussistenza della predetta situazione di conflitto di interessi. L’Autorità, rimanendo nel perimetro della propria competenza, ha sottolineato l’inadempimento del soggetto interessato rispetto agli obblighi di astensione e dichiarazione, rimettendo alla regione interessata le valutazioni sulle conseguenze disciplinari della condotta del proprio dipendente e sull’eventuale esclusione delle società interessate dalla procedura di assegnazione dei contributi. In un altro caso, l’Autorità ha ricevuto la relazione di un RPCT di un ente regionale nella quale veniva accertato l’illegittimo operato di un direttore del medesimo ente. In particolare, si rilevava la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi nell’ambito dall’assegnazione di risorse pubbliche gestite dalla Direzione cui era preposto il suddetto dirigente, che era risultato legato da rapporti di parentela con un amministratore delle società beneficiarie dei suddetti contributi. Anche in questo caso è stato evidenziato l’inadempimento, da parte del dirigente, degli obblighi informativi sulla sussistenza di un potenziale conflitto di interessi nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, violazione che è stata contestata all’interessato ai sensi del d.P.R. 62/2013, nonché delle corrispondenti disposizioni di cui al Codice di comportamento dell’ente. L’Autorità, infine, ha rilevato il corretto operato del RPCT dell’ente nell’attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sulle situazioni di conflitto di interessi, nonché sulle condotte comunque contrarie a quanto stabilito nel Piano Nazionale Anticorruzione e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Fonte: Anac Progetto trasparenza > Prevenzione della corruzione e della trasparenza

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