L’attività di vigilanza sulla imparzialità dei funzionari pubblici è articolata in due grandi filoni: da un lato, la valutazione della legittimità delle nomine degli incarichi dirigenziali nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e degli enti privati in controllo pubblico, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e, dall’altro, la valutazione del corretto comportamento dei funzionari pubblici, particolarmente nelle ipotesi di conflitto di interessi. A questi profili si aggiunge l’indagine sui casi di cd. “pantouflage” o “incompatibilità successiva”. Si tratta, dunque, di un’attività istruttoria su singoli casi concreti, che si esplica nelle forme della vigilanza, nonché dell’attività consultiva e che ha condotto a formulare massime e principi di carattere generale, basandosi su una sorta di “case law”. L’attività di vigilanza può definirsi come un controllo “a posteriori”, ossia riguarda la legittimità del conferimento di un incarico o di un comportamento già posti in essere e comporta una censura o una sanzione all’amministrazione interessata, in caso di violazione della normativa di riferimento. I procedimenti di vigilanza si attivano generalmente su segnalazione di terzi; numerose sono, in tal senso, le sollecitazioni che pervengono all’Autorità dai propri stakeholders o da semplici cittadini attraverso la posta certificata. Il procedimento si svolge in contraddittorio con i soggetti interessati e si conclude con una delibera approvata dal Consiglio dell’Autorità che viene pubblicata sul sito istituzionale, eventualmente oscurando i dati sensibili. Le delibere che dichiarano l’inconferibilità o l’incompatibilità degli incarichi pubblici sono generalmente oggetto di impugnazione in giudizio da parte dei soggetti interessati; raramente il ricorso è stato accolto dal competente giudice amministrativo. Nel caso di delibere che riguardano ipotesi di conflitto di interessi, in carenza di poteri specifici e cogenti, le delibere approvate dal Consiglio rimettono la necessaria valutazione al RPCT e/o all’organo politico dell’ente. Nei casi più gravi, le delibere di vigilanza vengono trasmesse alla competente Procura della Repubblica o della Corte dei Conti. Non meno rilevante è l’attività consultiva sulle materie dell’inconferibilità/incompatibilità e conflitto di interessi, sollecitata da vari interlocutori: dai privati alle amministrazioni locali che chiedono supporto, agli organi di vertice delle amministrazioni centrali che necessitano di accertare il legittimo conferimento degli incarichi. In questa materia l’Autorità, nell’anno 2019, ha istruito con approfondito esame 175 fascicoli ed ha trattato con strumenti semplificati (es: invio di comunicazioni ai segnalanti/richiedenti) molte altre questioni che si contano nell’ordine delle centinaia.
Fonte: Anac Progetto trasparenza > Prevenzione della corruzione e della trasparenza
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