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25/02/2020 Progetto trasparenza > Monitoraggio conoscitivo sulla esperienza della trasparenza - Opere pubbliche

  • Opere pubbliche

I dati riguardanti le opere pubbliche appuntano l'attenzione dei RPCT. Le informazioni obbligatorie sono previste all’art. 38 del d.lgs. n. 33/2013 ed attengono ai seguenti documenti: 1) informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 1 l. n. 144/1999; 2) atti di programmazione delle opere pubbliche; 3) informazioni relative ai tempi, costi unitari e indicatori delle opere pubbliche4. Nell’allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016 la sezione “Opere pubbliche” è declinata in tre sottosezioni corrispondenti ai dati dell’art. 38 d.lgs. n. 33/2013 e cioè “Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”, “Atti di programmazione delle opere pubbliche” e, infine, “Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche”. Su tale sezione si concentrano una serie di considerazioni, di tenore pressoché analogo, dei RPCT, sintetizzabili per singolo obbligo di pubblicazione. 1) Quanto alle informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici si tratta di un obbligo che non si applica alle stesse categorie di soggetti di cui all’art. 2-bis bensì unicamente alle amministrazioni centrali e regionali, come risulta dal dettato dell’art. 1 della legge 144/1999 cui l’art. 38 fa rinvio. Di conseguenza, come accade per altre previsioni che non si applicano indifferentemente a tutte le amministrazioni pubbliche, si sottolinea da più parti l’esigenza di qualche forma di “differenziazione”. 2) Quanto alle informazioni di cui agli “Atti di programmazione” le osservazioni avanzate hanno riguardo alla duplicazione degli obblighi di pubblicazione, atteso che gli atti ivi previsti coincidono sostanzialmente con quelli pubblicati alla voce “Bandi di gara e contratti”. È il caso del programma triennale dei lavori pubblici. Molti enti, a tal proposito, operano un collegamento ipertestuale alla pagina corrispondente; altri invece, nelle more di un intervento chiarificatore, ripubblicano lo stesso programma in due sezioni dello stesso sito. 3) Sulle “informazioni relative ai tempi, costi unitari e indicatori delle opere pubbliche” si registra il maggior numero di considerazioni. La norma, infatti, muove da un’esigenza di trasparenza non trascurabile che è quella di conoscere quanto incide sulla finanza pubblica un’opera pubblica e se i fondi stanziati per farvi fronte sono “utilmente” spesi, nel senso che l’opera è effettivamente realizzata e in che tempi. Sul portale della Ragioneria Generale dello Stato Open BDAP Banca dati amministrazioni pubbliche sono messi a disposizione i dati della Finanza Pubblica presenti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) , in maniera trasparente e accessibile. Nel portale è disponibile il catalogo Open Data della Ragioneria Generale dello Stato dove sono pubblicati i dataset "open" navigabili sia in forma tabellare che grafica e scaricabili nei formati previsti dalle linee guida AgID, dove è possibile consultare i dati relativi ai progetti di opere pubbliche, distinti per ciascuna regione. Pertanto, ad oggi, vi sono enti che sotto tale voce “informazioni relative ai tempi, costi unitari e indicatori delle opere pubbliche” annotano la mancanza ad oggi della tabella di cui all’art. 38, comma 2, e dunque il non assolvimento dell’obbligo, ed altri che rinviano alla pagina del Portale Open BDAP che riguarda le opere dell’ente che effettua il rinvio.

Fonte: Anac Progetto trasparenza > Monitoraggio conoscitivo sulla esperienza della trasparenza

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