La sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” riscuote maggiore attenzione da parte dei cittadini/utenti . Al contempo, è anche una di quelle sezioni per cui risulta maggiore l’automatizzazione dei flussi informativi e la categorizzazione dei contenuti attraverso motori di ricerca, a conferma dell’elevato livello di investimento sia in termini di attenzione sia in termini di realizzazione di adeguate strutture ICT da parte anche delle amministrazioni. Le disposizioni di riferimento sono contenute agli art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e art. 37, d.lgs. n. 33/2013. L’art. 1, comma 32, legge n. 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto una serie di informazioni relative alle procedure di gara distinte per annualità (comprensive di: CIG; struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate). Anche l’art. 37 d.lgs. n. 33/2013 si occupa degli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. A tal proposito la norma, fermo restando quanto previsto dall’art. 9-bis (le banche dati) e gli obblighi di pubblicità legale, prevede la pubblicazione dei dati di cui al richiamato art. 1, comma 32, l. n. 190/2012 e degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). L’individuazione dei dati da pubblicare è dunque, la risultante di un rinvio alla normativa del Codice dei contratti pubblici. Tale normativa è stata ulteriormente specificata dall’ANAC che, nell’allegato 1 alla delibera n. 1310/2016, ha previsto due sotto-sezioni di 2° livello: - la prima, relativa alle “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”, contiene le tabelle riassuntive summenzionate di cui all’art. 1, comma 32, l. n. 190/2012; - la seconda, relativa agli “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, si articola in: “Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture” e cioè i programmi biennale per i servizi e le forniture e triennale per i lavori (art. 21, comma 7, d.lgs. n. 50/2016); “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, dove si condensa il maggior numero di informazioni, dagli avvisi di gara, alle esclusioni e ammissioni, alla commissione esaminatrice, ai resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Di seguito le principali osservazioni raccolte.
A) Proposte di semplificazione/eliminazione : Le proposte di semplificazione mediante un’eliminazione o meglio riduzione degli obblighi attengono alle informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (art. 1, comma 32, l. n. 190/2012) e ai resoconti della gestione finanziaria dei 57 contratti al termine della loro esecuzione (art. 37 d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016). Quanto alle Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare, la maggior parte degli enti consultati ritiene superflua la pubblicazione di tali informazioni in formato tabellare sulla base di due motivazioni concorrenti: da un lato il formato utilizzato per tali informazioni , che le renderebbe non fruibili per l’utente, dall’altro la duplicazione rispetto alle informazioni previste nell’altra sotto-sezione riguardante gli “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”. Quanto ai Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, le richieste di eliminazione muovono da una parziale coincidenza di tali dati con l’obbligo di pubblicazione (che, peraltro, trova accoglimento nella stessa sotto-sezione) relativo alle “Informazioni sulle singole procedure di affidamento in formato tabellare” ai sensi dell’art. 1, comma 32, legge 190/2012, confluito nella nuova versione dell’art. 37 d.lgs. n. 33/2013 al comma 1, lett. a) e pubblicate secondo le specifiche tecniche dell’ANAC (delibera n. 39/2016). In particolare, si rileva che in caso di affidamenti che hanno condotto alla stipula di contratti per i quali si è completata la fase di esecuzione e, dunque, rispetto ai quali risultano pubblicate anche le informazioni concernenti gli “importi delle somme liquidate”, queste ultime sembrerebbero coincidere con quelle eventualmente da inserire all’interno dei suddetti “Resoconti”. Seppure l'obbligo di pubblicazione dei suddetti “Resoconti” sembrerebbe presentare, nell'intento del legislatore, una funzione informativa di natura prevalentemente “consuntiva” e “finanziaria”, tuttavia, per le considerazioni su esposte da più parti si è avanzata la richiesta di un approfondimento rispetto alla convenienza o meno del relativo mantenimento e, in caso affermativo, di predisporre uno specifico schema-modello che ne agevoli l’assolvimento. Inoltre, nell'ambito della predetta sottosezione, si evidenzia la necessità di eliminare, in sede di aggiornamento dell’allegato 1 alla deliberazione n. 1310/2016, alcuni obblighi non più esistenti a seguito di interventi del legislatore successivi all’adozione del d.lgs. n. 97/2016.
B) Proposte di standardizzazione mediante sviluppo banca dati : Svariati enti consultati invocano poi l’esigenza di addivenire ad un livello di uniformità maggiore rispetto a quello attuale, potenziando il sistema delle banche dati e, in particolare, della Banca Dati Nazionali Contratti Pubblici (BDNCP) nella quale potrebbero 58 confluire tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. In questo modo la pubblicità, attraverso la sezione “Bandi di gara e contratti” verrebbe assorbita dalla pubblicazione di un collegamento ipertestuale alla pagina corrispondente della BDNCP, con le eventuali chiavi di ricerca preimpostate. Stessa funzione e stesso collegamento potrebbe aversi con il Portale unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ciò, naturalmente nella visione di alcuni dei RPCT consultati, comporterebbe un notevole alleggerimento della pagina e degli oneri delle pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti.
Fonte: Anac Progetto trasparenza > Monitoraggio conoscitivo sulla esperienza della trasparenza
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