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25/02/2020 Progetto trasparenza > Monitoraggio conoscitivo sulla esperienza della trasparenza - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

  • Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici rappresenta una della sotto-sezioni sulla quale si concentra il maggior numero di osservazioni da parte degli enti, sia in una prospettiva di riforma che in un’ottica di semplificazione a legislazione vigente. Le norme di riferimento sono date dagli artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013, contenenti ciascuno una serie di obblighi di pubblicazione. L’art. 26 d.lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione, da un lato, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati (comma 1) e, dall’altro, gli atti di erogazione di dette sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, anche in questo caso di qualunque genere ad enti pubblici e privati ma di importo superiore a 1000 euro (comma 2). Con una previsione che ricalca l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, si prevede altresì che la pubblicazione di tali atti rappresenta condizione legale di efficacia per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici di importo superiore a 1000 euro. Anche a fini di prevenzione generale, la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è rilevabile anche dal beneficiario e da chiunque vi abbia interesse anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte della pubblica amministrazione (comma 3). L’art. 27 d.lgs. n. 33/2013 integra il disposto dell’art. 26 chiarendo che la pubblicazione degli atti di concessione di vantaggi economici comprende una serie di informazioni minime, tra cui: a) il nome del beneficiario, sia esso una persona fisica o un ente; b) l’importo del vantaggio economico; c) la norma o il titolo dell’attribuzione; d) l’ufficio o il funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per ’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato o comunque al curriculum del soggetto incaricato. Tali informazioni sono da pubblicare in formato tabellare aperto, al fine di consentirne l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo e devono essere organizzate annualmente in un unico elenco per singola amministrazione (art. 27, comma 2). Dalla pubblicazione di detti atti occorre comunque avere riguardo ad escludere i dati sensibili, ovvero tutti quei dati dai quali sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale dei beneficiari (art. 26, comma 4). Nella sotto-sezione dei contenuti dell'obbligo si segnala una relativamente alta percentuale di standardizzazione dei flussi informativi il che è indice di una maggiore facilità per le pubbliche amministrazioni nel pubblicare i dati e le informazioni ivi richieste, non sono comunque mancate proposte di standardizzazione e di eliminazione di alcuni obblighi.

A) Proposte di semplificazione/eliminazione : Viene sottolineata da più parti l’inutilità di duplicare i criteri e le modalità da seguire per ciascuna erogazione (art. 26, comma 1) e gli atti di concessione (art. 26, comma 2). Basterebbe un’unica pagina nella quale, anche in formato tabellare, si mettano in corrispondenza gli atti di concessione e i criteri a cui si conformano. In questo modo gli atti risulterebbero dotati di tutte le informazioni di cui all’art. 27 (nome beneficiario; importo; titolo; responsabile del procedimento; modalità di scelta del beneficiario; link al progetto o cv) ed in più, verosimilmente, in corrispondenza del titolo dell’erogazione, dei riferimenti ai criteri seguiti per l’attribuzione del vantaggio. Inoltre tale semplificazione agevolerebbe anche la redazione della tabella riassuntiva di cui all’art. 27, comma 2, che si alimenterebbe così in modo automatico contenendo man mano i link agli atti e ai dati necessari. Sempre in una prospettiva de iure condendo non manca chi fa notare come il tetto di 1000 euro quale presupposto dell’obbligo di pubblicazione sia troppo esiguo e costringe le pubbliche amministrazioni ad oneri sproporzionati, anche in termini di tutela della riservatezza, rispetto alle esigenze di trasparenza che vi sono sottese. Si propone pertanto di innalzare il tetto minimo e, in tal senso, un utile parametro offerto nel sistema potrebbe essere rappresentato dall’art. 1, comma 127, l. 4 agosto 2017, n. 124 che prevede la pubblicità dello stesso tipo di informazioni di cui agli artt. 26 d.lgs. n. 33/2013 a carico di alcune categorie di soggetti di beneficiari, quale obbligo aggiuntivo rispetto alla pubblicità a carico dell’amministrazione disponente. In questa ipotesi il legislatore, peraltro successivo al legislatore del d.lgs. n. 33/2013, ha specificato che “l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”. Tanto allo scopo, espressamente chiarito dalla norma, “di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti”.

B) Proposte di standardizzazione : Rispetto a tale sezione non sono mancate le richieste di un’uniformazione nella pubblicazione degli obblighi, sostenute dall’esigenza di evitare che l’eccesso di dati provochi l’effetto contrario alla trasparenza e cioè, disorienti l’utente, e renda difficoltoso il confronto tra dati. A tal riguardo, a legislazione vigente, si richiedono modelli per la pubblicazione degli atti di concessione di cui all’art. 26, comma 2, e per la redazione dell’elenco di cui all’art. 27, comma 1, adottati auspicabilmente tenendo conto delle attuali best practice. La standardizzazione dovrebbe essere sostenuta da applicativo informatico dedicato all’estrapolazione automatica di informazioni. Il processo verso la standardizzazione potrebbe anche dar luogo anche a differenziazioni per categorie di enti, come ragionevolmente sostenuto in particolare dalle università nella maggior parte dei riscontri pervenuti.

Fonte: Anac Progetto trasparenza > Monitoraggio conoscitivo sulla esperienza della trasparenza

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