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25/02/2020 Progetto trasparenza > Monitoraggio conoscitivo sulla esperienza della trasparenza - Enti controllati

  • Enti controllati

Gli obblighi di pubblicità sugli enti controllati sono contenuti nell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, da leggersi in combinato disposto con l’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 39/2013. La norma prevede l’obbligo di pubblicazione e aggiornamento con cadenza annuale dell’elenco degli enti controllati dall’amministrazione medesima e cioè: - gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati o per i quali l’amministrazione nomini gli amministratori; - le società partecipate, anche in via minoritaria; - gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, laddove per “controllo” si intende il controllo di cui all’art. 2932 c.c. esercitato dall’amministrazione oppure gli enti costituiti, vigilati da p.a. nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. In tutti e tre i casi, vanno indicate una serie di informazioni, afferenti: le funzioni attribuite e le attività svolte a favore dell’amministrazione o le attività di servizio pubblico affidate (comma 1, lett. a)-c)), nonché – per ciascuno di tali enti – i dati riguardanti la ragione sociale, la misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione, la durata dell’impegno, l’onere gravante sul bilancio della p.a., il numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo, il trattamento economico spettante a ciascuno di essi, i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, i dati riguardanti gli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo (comma 2). Inoltre, oltre all’elenco comprensivo dei dati riportati, sono richieste una o più rappresentazioni grafiche dalla quale si possano evincere i rapporti che legano l’amministrazione ai sopradetti enti e, in caso di società, anche alcuni provvedimenti tra cui costituzione, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione (comma 1, lett. d) e d-bis)). Inoltre l’amministrazione assicura il collegamento con i siti istituzionali degli enti citati. Se non è pubblicato l’elenco con le funzioni pubbliche svolte o la rappresentazione grafica o solo per le società i provvedimenti ulteriori elencati, tali enti non possono ricevere somme da parte dell’amministrazione interessata, con l’unica eccezione rappresentata dai pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di tali enti (comma 4). Tale disciplina non si applica alle società partecipate o controllate da pubbliche amministrazioni che siano quotate in mercati regolamentati italiani o europei. Sul punto le proposte di semplificazione pervenute muovono dall’esigenza di evitare duplicazioni negli obblighi di pubblicazione. A tal proposito, alcuni dei RPCT sono per una soluzione radicale, di fatto non applicabile, suggerendo di eliminare proprio dal sito dell’amministrazione di riferimento tutte le informazioni di cui all’art. 22 e lasciando nella sezione solo la rappresentazione grafica dei rapporti tra amministrazione ed ente e il link al sito dell’ente o della società partecipata. Ciò in considerazione del fatto che i dati ivi previsti sono già nella disponibilità della rete atteso che le categorie di enti ivi indicati sono autonomamente tenuti ad osservare la normativa sulla trasparenza. Altri invece si focalizzano sull’esigenza di eliminare il dato relativo agli “incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo” (art. 22, comma 2), considerando il reperimento di tale informazione particolarmente gravosa per l’amministrazione, soprattutto nei casi in cui la stessa detenga una partecipazione minoritaria nella società. Non è mancato chi ha richiesto di ridurre gli obblighi partendo dai provvedimenti di cui all’art. 22, comma 1, lett. d-bis), riguardanti la costituzione di società partecipate, l’acquisto di partecipazioni, etc., perché non sempre sarebbe chiara l’individuazione dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Anche per questa sezione è interessante leggere le considerazioni espresse alla luce dei dati elaborati nel capitolo 6, che confermano come tali tipologie di dati e documenti siano percepiti come tra i più problematici e “time consuming” da gestire. Infatti, anche tale sottosezione, al pari di quelle descritte al par. 5.4 (Organizzazione e personale), si segnala tra quelle ove la percentuale di automatizzazione dei flussi è inferiore alla media di oltre il 10%.

Fonte: Anac Progetto trasparenza > Monitoraggio conoscitivo sulla esperienza della trasparenza

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