Merita uno specifico focus anche la pubblicazione del cosiddetto “scadenzario degli obblighi amministrativi” che è stato sia più volte citato nelle risposte testuali del questionario, sia indicato come uno dei contenuti meno standardizzati e di più difficile compilazione. Si tratta di un obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 12, comma 1-bis, d.lgs. n. 33/2013, il quale prevede che il responsabile della trasparenza delle amministrazioni pubblichi uno scadenzario contenente “le date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti” e lo comunichi al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un’apposita sezione del proprio sito. Le modalità di pubblicazione dello scadenzario e di comunicazione dello stesso al Dipartimento sono previste dal dPCM 8 novembre 2013. A tal riguardo si prevede, in particolare, che lo scadenzario dovrebbe tenere distinte le informazioni che hanno per destinatari i cittadini da quelle che si rivolgono alle imprese e dovrebbe essere strutturato in successione temporale secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi. Inoltre per ciascun nuovo obbligo amministrativo dovrebbero essere indicati i seguenti dati: denominazione; sintesi o breve descrizione del suo contenuto; riferimento normativo; collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento. Inoltre, l'art. 3, comma 2, del predetto dPCM dispone che, per le amministrazioni diverse dalle “amministrazioni dello stato, agenzie ed enti pubblici nazionali”, i collegamenti agli scadenzari pubblicati sui rispettivi siti sono acquisiti e resi accessibili attraverso il portale «Bussola della trasparenza», operativo sino ad oggi presso il medesimo Dipartimento, all'indirizzo web bussola.magellanopa.it. L’importanza di tale adempimento si collega alla previsione di sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo di pubblicazione online dello scadenzario (art. 46 a cui fa rinvio l’art. 12, comma 1-bis). Lo scadenzario in oggetto è stato declinato dall’ANAC nell’allegato 1 alla delibera n. 1310/2016, in attuazione del dPCM citato, quale “contenuto dell’obbligo” da pubblicarsi nella sotto-sezione di 1° livello “Disposizione generali”/sotto-sezione di 2° livello “Oneri informativi per cittadini e imprese”. Sull’attuale struttura dello scadenzario si sono concentrate molte proposte degli enti consultati, probabilmente anche a causa della bassa standardizzazione dei flussi a tale proposito, che rende particolarmente oneroso per le pubbliche amministrazioni l’assolvimento del predetto obbligo ( art. 12, comma 1-bis )
A) Proposte di semplificazione/eliminazione : Come per i dati di cui all’art. 15, anche per gli obblighi in oggetto alcuni enti considerano la doppia pubblicazione (sul sito delle pubblicazioni amministrazioni e sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica) un aggravio inutile e suggeriscono pertanto, in un’ottica di riforma, di rimuovere lo scadenzario dalla pagina “Amministrazione trasparente” o comunque di sostituirlo con un link al sito del Dipartimento e, precisamente, alla pagina contenente la pubblicazione riepilogativa su base temporale. Emerge anche il tema dell’eliminazione o della non applicabilità dello scadenzario per alcune categorie di enti a fronte della natura dell’attività esercitata, come ad esempio le Regioni e le Università.
B) Proposte di standardizzazione : Idea che, pure muove da un’ottica di semplificazione, di dare vita ad una maggiore standardizzazione dell’obbligo in questione. La maggior parte degli enti consultati, infatti, probabilmente sulla scorta delle difformità emerse dalla prassi o comunque in considerazione dell’esigenza di organizzare in maniera accessibile ed efficace lo scadenzario, invocano la predisposizione di una modellistica nella quale, pur partendo dalle modalità di pubblicazione indicate nel dPCM dell’8 novembre 2013, si rendano più facilmente individuabili gli obblighi e le relative scadenze, anche avvalendosi di forme di indicizzazione e sulla scorta delle best practice nel frattempo affermatesi. In termini generali emerge una non uniformità nell’interpretazione degli obblighi amministrativi da inserire nello scadenzario. Alcuni enti, attenendosi al dato normativo, inseriscono solo gli obblighi di nuova introduzione; altri invece li prospettano tutti, distinguendo sulla base della scadenza. La standardizzazione, a questo proposito, potrebbe costituire l’occasione per rivedere l’ambito oggettivo, anche in considerazione delle difformità emerse dalla prassi. In questo senso, in una prospettiva regolatoria più ampia e pur sempre in considerazione delle difformità ravvisate, si potrebbe pensare ad una differenziazione degli obblighi non più soltanto in base al soggetto obbligato ma anche al settore di interesse.
C) Proposte di riallocazione dell’obbligo : Come spesso accade rispetto ad obblighi che presentano un contenuto eterogeneo, non è mancato chi ha suggerito di spostare lo scadenzario dall’attuale collocazione, tra le “Disposizioni generali”, ad altra sotto-sezione sempre all’interno della pagina Amministrazione trasparente. In questo senso, per afferenza tematica, un’idea potrebbe essere, per esempio, lo spostamento all’interno di “Attività e procedimenti”. Ciò in quanto non è così intuibile, per l’utente che sta conducendo una ricerca, la sua collocazione in una sezione che si occupa, sostanzialmente, della carta di identità dell’ente e cioè dei riferimenti sull’attività e sull’organizzazione. Si evidenzia, infine, che l’attuale collocazione dello scadenzario, in questo caso, non è prevista dall’allegato A al d.lgs. n. 33/2013, ma dal dPCM dell’8 novembre 2013 e, dunque, ha un rango regolamentare.
Fonte: Anac Progetto trasparenza > Monitoraggio conoscitivo sulla esperienza della trasparenza
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