L’obbligo di pubblicazione di dati, documenti e informazioni concernenti i titolari di incarichi di consulenza e di collaborazione è previsto all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013. Per ciascun incarico conferito la pubblica amministrazione deve pubblicare, in un’apposita sezione del sito, alcuni dati riguardanti: gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; il curriculum vitae; i dati riguardanti lo svolgimento di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni o lo svolgimento di attività professionali; i compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con evidenza di eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato (art. 15, comma 1). Nella delibera ANAC n. 1310/2016 sono state rese alcune precisazioni: sui compensi da pubblicare, che devono essere al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente; sugli incarichi che non rientrano in tale categoria e devono essere pubblicati in altra sotto-sezione (quelli riconducibili al “Contratto di appalto di servizi”, disciplinati dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e quelli conferiti o autorizzati da un’amministrazione ai propri dipendenti, disciplinati dall’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013), nonché su quelli che invece vi rientrano (commissari esterni membri di commissioni concorsuali, componenti del Collegio sindacale, componenti del Collegio dei revisori dei conti). Si tratta di informazioni la cui accessibilità è complessivamente preordinata non solo al rispetto delle finalità di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 ma anche ai controlli sulle discipline riguardanti il conflitto di interessi, il pantouflage, etc. Maggiori criticità, sul piano interpretativo ed applicativo, sono ravvisabili, invero, rispetto alla previsione di cui al comma 2 dell’art. 15: qui si fa riferimento ad un obbligo ulteriore rispetto alla pubblicazione dei dati, che si collega alla comunicazione dei dati di cui all’art. 15 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica prevista dall’art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001. Si tratta dell’obbligo per le amministrazioni di rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (quest’ultimo è un obbligo aggiuntivo rispetto al comma 1). Tali informazioni pubblicate nelle proprie banche dati nonché le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente 45 scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Sia la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento dell’incarico per il quale è previsto un compenso sia la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati di cui all’art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001 sono condizioni per l’acquisto dell’efficacia dei relativi atti e per la liquidazione dei compensi. Si tratta di uno dei casi nel nostro ordinamento in cui la pubblicità è condizione di efficacia dell’atto. Pertanto, l’organizzazione della sezione “Consulenti e collaboratori” prevista dall’allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016 consta: 1) dei dati richiamati dall’art. 15, comma 1 (estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, cv, incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a., compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione); 2) delle tabelle comunicate dal Dipartimento della funzione pubblica, contenenti gli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell’incarico; 3) dell’attestazione di avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In questa sede è utile anche accennare al portale http://www.consulentipubblici.gov.it/, nel quale sono pubblicati i dati che il Dipartimento della Funzione Pubblica acquisisce tramite la banca dati Anagrafe delle prestazioni del sistema Perla PA e, cioè, la banca dati che raccoglie gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici e ai consulenti. Alcuni enti, infatti, sostituiscono le pubblicazioni diretti con il link a tali banche dati e, per facilitare gli utenti, specificano gli elementi da inserire nel motore di ricerca per visualizzare i dati dei propri consulenti o collaboratori. Ed è proprio l’esistenza di tale portale, alimentato dall’assolvimento degli obblighi di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, a spiegare l’alta percentuale di automatizzazione dei flussi (cfr. capitolo 6) che si registra per questa sotto-sezione (per le amministrazioni che fanno ricorso al link alla fonte dati esterni) e, al contempo, a rappresentare il principale argomento a sostegno delle proposte contenute nei questionari, che si sintetizzano in due gruppi: proposte di eliminazione e proposte di standardizzazione. A) Proposte di semplificazione/eliminazione A detta di taluni degli enti consultati, per effetto delle modifiche intercorse all’art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001 risulterebbe superato l’adempimento relativo alla pubblicazione degli elenchi dei propri consulenti. Ciò in quanto, trattandosi di dati comunicati al Dipartimento della Funzione pubblica, sono già disponibili per gli utenti accendo alla banca dati Anagrafe delle prestazioni del sistema Perla PA. Pertanto, in osservanza del principio di semplificazione previsto dall’art. 9-bis del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicità dei suddetti obblighi risulterebbe assolta con la pubblicazione, nella sotto-sezione in argomento, del collegamento ipertestuale alla banca dati Perla PA, previa verifica della coincidenza dei dati pubblicati dai due sistemi. B) Proposte di standardizzazione Altri invece fanno notare che sussiste tuttora una certa difformità tra le informazioni di cui all’art. 15, comma 1, comprensive anche di cv e di dati relativi allo svolgimento di incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. o di attività professionali, e le informazioni contenute nella banca dati Anagrafe delle prestazioni del sistema Perla PA. Pertanto, lungi dall’integrale eliminazione delle informazioni o dalla sostituzione delle stesse con link, sarebbe opportuna l’adozione di un modello unico, integrando - d’intesa tra i soggetti competenti - la tabella di cui all’Anagrafe delle prestazioni anche con i dati di cui al comma 1, ovvero prevedendo uno standard unitario ad uso di “Amministrazione trasparente” che tenga conto del complesso delle informazioni obbligatorie, previste dai commi 1, 2 dell’art. 15 d.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001.
Fonte: Anac Progetto trasparenza > Monitoraggio conoscitivo sulla esperienza della trasparenza
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