La pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 sotto forma di “informazioni riassuntive” in luogo della pubblicazione in forma integrale è una modalità espressamente prevista dal quadro normativo vigente e, in particolare, dall’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013, aggiunto per effetto del d.lgs. n. 97/2016, il quale prevede che “L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all’art. 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per le quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall’articolo 5”. La legge dunque tipizza tale facoltà individuando il procedimento, i soggetti coinvolti e i principi che debbono osservarlo, riconducibili a quella semplificazione di cui si è più volte detto. Considerando la rilevanza del tema, si è richiesto ai RPCT del campione di organizzazioni, anche sulla base delle proprie esperienze, quali possano essere gli attuali obblighi di pubblicazione per i quali l’esigenza di trasparenza potrebbe essere adeguatamente soddisfatta attraverso informazioni riassuntive. Dai riscontri ottenuti emerge una molteplicità di potenziali soluzioni:
A) rendere le informazioni riassuntive uno strumento aggiuntivo alla pubblicazione obbligatoria, da affiancarsi e non sostituirsi alla stessa, per rendere immediatamente più reperibili e fruibili alcune informazioni;
B) richiedere la pubblicazione di dati riassuntivi per tutte quelle sotto-sezioni da implementare con una mole elevata di dati;
C) individuare specifiche tipologie di dati sulle quali focalizzarsi sulla sola pubblicazione di informazioni riassuntive.
Si rinviene inoltre una generale simmetria tra le sezioni per le quali si richiede un modello e quelle in oggetto. Per il momento valga la pena sottolineare la considerazione espressa dalla maggior parte dei rappresentanti delle università consultate in merito alla evenienza di pubblicare informazioni riassuntive per tutti i dati e le informazioni riconducibili alla sezione “Sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi economici”. Ciò muovendo da due ordini di ragioni: da un lato, l’esistenza di diverse tipologie di sovvenzioni per le strutture universitarie, tra loro eterogenee (assegni di ricerca, borse di studio per studenti e dottorandi, per collaborazioni part-time, premi di studio, esoneri, etc.); dall’altro, perché rivolgendosi nella maggior parte a persone fisiche la pubblicazione potrebbe entrare in contrasto con le esigenze di protezione dei dati personali.
Fonte: Anac Progetto trasparenza > Monitoraggio conoscitivo sulla esperienza della trasparenza
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