Un avvocato presentava, a nome della vedova e dei figli di un medico deceduto, ricorso al Difensore civico della regione Lazio, affinche' riesaminasse il diniego di accesso agli atti opposto da un'azienda ospedaliera di Roma, presso la quale il professore aveva prestato attivita' professionale.
Gli istanti avevano inoltrato istanza di accesso a varia documentazione riguardante il proprio congiunto, perche' interessati a chiamare in giudizio il suddetto ospedale e a produrre la documentazione necessaria per ottenere, in sede giurisdizionale, il risarcimento dei danni subiti dal professore.
Il dirigente responsabile dell'Area Funzionale di Coordinamento, Gestione Risorse Umane, UOC Stato Giuridico e Reclutamento, comunicava agli istanti l'impossibilita' di dare seguito alla richiesta per mancanza di interesse, in quanto: "la motivazione dedotta per fondare l'istanza stessa, ovvero l'eventuale produzione e/o deposito in giudizio da attivare innanzi al Giudice del Lavoro, jure hereditatis, non appare convincente, atteso che gia' nel 2011, innanzi al Giudice amministrativo gli stessi soggetti avevano attivato un giudizio sia pure jure proprio che jure hereditatis, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal decesso del professore, a loro dire, vittima da stress per super lavoro. In quella sede il Giudice amministrativo si dichiaro' privo di giurisdizione e, per l'effetto, sentenzio' che l'azione si sarebbe dovuta proporre innanzi al Giudice ordinario .... con le modalita' e i termini di cui all'articolo 11 del codice del processo amministrativo. In effetti gli eredi hanno riassunto il giudizio innanzi al G.O. ma soltanto jure proprio, pertanto la domanda risarcitoria proposta jure hereditatis, deve intendersi ormai coperta dal giudicato per mancata riassunzione nei termini di legge".
Gli istanti, allora, presentavano domanda di riesame del diniego alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, la quale dichiarava la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso con conseguente inammissibilita' dello stesso, individuando nel Difensore civico della regione Lazio, l'organo preposto alla sindacabilita' del diniego opposto dall'Azienda ospedaliera, in quanto ente regionale.
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