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15/12/2015 Richiesta di accesso agli atti al fine di verificare il contenuto della missiva

Un dipendente di una agenzia regionale aveva chiesto la copia di una lettera spedita da una collega di lavoro, la quale replicava ad una sua precedente segnalazione su fatti inopportuni relativi all'operato della stessa.

il richiedente, pertanto, aveva chiesto accesso alla missiva al fine di verificare se fossero presenti affermazioni ingiuriose nei suoi confronti.

Trascorso il termine stabilito senza aver ottenuto riscontro dall'Agenzia, il richiedente presentava al Difensore civico un ricorso avverso il silenzio - rifiuto.

Invitata dal Difensore Civico a trasmettere le proprie controdeduzioni entro 15 giorni, l' Agenzia regionale comunicava che l' istanza del ricorrente non poteva essere accolta sulla base delle seguenti considerazioni:

  1. in linea generale, l' interesse alla base della richiesta di accesso deve essere personale, concreto, serio, non emulativo e non riconducibile a mera curiosita', oltreche' ricollegabile alla persona dell' istante da una specifico nesso sia contenutistico che temporale, ex art. 22 lett. b), L. 241/90 e art. 2 comma 1, D.P.R. 184/2006;
  2. nello specifico, l'interesse del ricorrente:
  • si ricollega all'ipotesi, non suffragata da alcun riscontro di fatto ed originata da convinzioni personali, che lo stesso contenga un riferimento alla sua persona eventualmente lesivo dell'onore;
  • non ha alcuna natura concreta, proprio perche' basato su una mera e generica supposizione, riconducibile a livello di mera curiosita', che attraverso l'accesso si intende verificare;
  • potrebbe divenire attuale e concreto solo in esito agli elementi di conoscenza, che tramite l'accesso sarebbe possibile conseguire.
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