In via generale, si rammenta che le amministrazioni, con riguardo ai titolari di incarichi tenuti ad osservare le misure di trasparenza dell’art. 14, pubblicano i dati indicati al co. 1, entro tre mesi:
dalla elezione;
dalla nomina;
dal conferimento dell’incarico (art. 14, co. 2);
ivi incluse le dichiarazioni reddituali disponibili entro il suddetto termine, e, annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della stessa dichiarazione (art. 14, co. 2 e art. 3, l. 441/1982).
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