L’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni, prevede, alla lettera e), che “per pubblica amministrazione” si intendano, “tutti i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.
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