L’art. 31, come novellato dall’art. 27 del d.lgs. 97/2016, si sofferma sulla pubblicazione degli esiti dei controlli sull’attivita' amministrativa, prevedendo la pubblicazione di:
tutti gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione (procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti);
la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio;
tutti i rilievi ancorche' non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attivita' delle Amministrazioni e dei loro uffici.
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