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28/12/2016 Limiti accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi pubblici: esclusioni relative o qualificate

Limiti (eccezioni relative o qualificate)

Al di fuori delle esclusioni, possono ricorrere, invece, limiti (eccezioni relative o qualificate) posti a tutela:

  • di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis del decreto trasparenza.

Il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all’accesso generalizzato, ma rinvia a una attivita' valutativa che deve essere effettuata dalle Amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento.

L’Amministrazione, cioe', e' tenuta a verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore.

Affinche' l’accesso possa essere rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 deve essere concreto quindi deve sussistere un preciso nesso di causalita' tra l’accesso e il pregiudizio.

L’Amministrazione, in altre parole, non puo' limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovra':

  1. indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, co. 1 e 2 – viene pregiudicato;

  2. valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione richiesta;

  3. valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure e' un evento altamente probabile, e non soltanto possibile.

Detta valutazione, proprio perche' relativa alla identificazione di un pregiudizio in concreto, non puo' essere compiuta che con riferimento al contesto temporale in cui viene formulata la domanda di accesso: il pregiudizio concreto, in altri termini, va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l’informazione viene resa accessibile, e non in termini assoluti ed atemporali.

Tale processo logico e' confermato dalle previsioni dei commi 4 e 5 dell’art. 5-bis del decreto trasparenza: da una parte, il diniego dell’accesso non e' giustificato, se ai fini della protezione di tale interesse e' sufficiente il differimento dello stesso per la tutela degli interessi considerati dalla norma (art. 5-bis, comma 5).

I limiti, cioe', operano nell’arco temporale nel quale la tutela e' giustificata in relazione alla natura del dato, del documento o dell’informazione di cui si chiede l’accesso (art. 5-bis, co. 5).

Allo stesso modo, l’Amministrazione dovra' consentire l’accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati, qualora la protezione dell’interesse sotteso alla eccezione sia invece assicurato dal diniego di accesso di una parte soltanto di esso. In questo caso, l’Amministrazione e' tenuta a consentire l’accesso alle parti restanti (art. 5-bis, comma 4, seconda linea).

L’Amministrazione e' tenuta quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di cio' che puo' essere ragionevolmente richiesto, sia la piu' favorevole al diritto di accesso del richiedente.

Il principio di proporzionalita', infatti, esige che le deroghe non eccedano quanto e' adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito (cfr. sul punto CGUE, 15 maggio 1986, causa C- 222/84; Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03).

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