Eccezioni assolute
L’accesso generalizzato e' escluso nei casi indicati al co. 3 dell’art. 5 bis, nei casi cioe' in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, dispone sicuramente la non ostensibilita' di dati, documenti e informazioni ovvero la consente secondo particolari condizioni, modalita' e/o limiti.
Solo una fonte di rango legislativo puo' giustificare la compressione del diritto a conoscere cui ora il nostro ordinamento e' improntato.
Dette esclusioni (eccezioni assolute) ricorrono in caso di:
segreto di Stato;
negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Con riferimento a quest’ultima indicazione normativa, va registrato che essa delinea una parziale sovrapposizione delle eccezioni assolute dell’accesso generalizzato con quelle previste nella L. 241/1990. Stanti, tuttavia, le diverse finalita' dei due istituti, l’individuazione di queste esclusioni si rivela di particolare delicatezza.
In generale, il rinvio della disciplina dell’accesso generalizzato a quella delle esclusioni della legge 241/1990 non puo' che essere letto alla luce delle finalita' di ampia disclosure sottesa alla nuova normativa e richiamate nella prima parte delle Linee guida n. 1309/2016.
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