Fonte: Federprivacy
La diffusione del Covid-19 ha assunto proporzioni devastanti sulla salute collettiva e sull’economia del nostro Paese. E’ giusto che il contrasto all’epidemia costituisca l’impegno primario di ogni italiano. Per questo non si dovrebbero alimentare disinformazione e luoghi comuni.
La privacy non è né un ostacolo all’efficace azione di prevenzione del contagio né, tantomeno, un lusso cui, secondo taluni, si dovrebbe rinunciare in tempi di emergenza. E’ un diritto di libertà che, come ogni altro diritto fondamentale, soggetto a bilanciamento con altri beni giuridici, modula la sua intensità e il suo contenuto in ragione dello specifico contesto in cui si eserciti.
Ma non si dica - come dopo ogni attentato terroristico - che i principi servono solo se si resta vivi, perché si può e si deve tutelare al massimo grado l’incolumità individuale, senza per questo tradire i cardini della democrazia, tra cui in primo luogo il necessario equilibrio tra interessi collettivi e libertà individuali.
La duttilità del diritto, la sua capacità di adeguarsi al contesto contemplando le deroghe necessarie e proporzionate alle specifiche esigenze, pur senza intaccare il “nucleo duro” dei diritti fondamentali, è la più grande forza della democrazia, che ci ha consentito di superare momenti drammatici - come quel 16 marzo 1978 da poco commemorato - senza rinnegare, distruggendola dalle fondamenta, la democrazia.
L’emergenza deve poter contemplare ogni deroga possibile purché non irreversibile; non dev’essere, in altri termini, un punto di non ritorno ma un momento in cui modulare prudentemente il rapporto tra norma ed eccezione.
La disciplina di protezione dei dati personali può persino essere uno strumento utilissimo nell’azione di contrasto dell’epidemia, quando quest’azione sia fondata su dati e algoritmi, per i quali va garantita esattezza e qualità e revisione ove necessario:come nel caso di decisioni automatizzate errate perché fondate su bias, non individuabili con la delega totale alle tecnologie.
In quest’ottica deve essere analizzata anche la proposta, da più parti e con varie modalità avanzate, del contact tracing o, in senso più ampio, della geolocalizzazione dei contagiati per meglio analizzare l’andamento epidemiologico o per ricostruire la catena dei contagi.
Trattandosi di categorie comprensive di misure molto diverse, i Governi dovrebbero anzitutto orientarsi secondo un criterio di gradualità e dunque valutare se le misure meno invasive possano essere sufficienti a fini di prevenzione.
In tal senso, non pone particolari problemi l’acquisizione di trend, effettivamente anonimi, di mobilità.
Laddove, invece, si intenda acquisire dati identificativi, sarebbe necessaria una previsione normativa dotata di adeguate garanzie e, soprattutto, conforme al principio di proporzionalità, che impone anzitutto un’analisi sullo scopo della raccolta dei dati.
In questo quadro, andrebbe effettuata non solo una valutazione di impatto privacy ma anche, preliminarmente, un’analisi dell’effettiva idoneità della misura a conseguire risultati utili nell’azione di contrasto, in ordine proporzionale alle esigenze perseguite e sempre che misure meno invasive non debbano ritenersi idonee a conseguire i risultati sperati.
Ad esempio, apparirebbe sproporzionata la geolocalizzazione di tutti i cittadini italiani, 24 ore su 24: non soltanto per la massività della misura ma anche perché non esiste -allo stato- un divieto assoluto di spostamento e dunque la mole di dati così acquisiti non avrebbe un’effettiva utilità.
Diversa potrebbe essere, invece, la valutazione relativa alla geolocalizzazione quale strumento di ricostruzione della catena epidemiologica, sempre che, però, le autorità sanitarie -già così oberate- siano poi in grado di fornire una risposta tempestiva, sottoponendo a screening i soggetti che si ritengono a rischio.
In ogni caso, è indispensabile una valutazione puntuale del progetto. Non è il tempo dell’approssimazione e della superficialità.
Qualunque proposta dovrà essere preceduta da una rigorosa analisi di efficacia e supportata da un’adeguata previsione normativa comprensiva di garanzie significative per gli interessati, tra le quali anche una tutela giurisdizionale effettiva rispetto a possibili violazioni.
Vanno studiate, dunque, modalità e ampiezza delle misure da adottare in vista della loro efficacia, proporzionalità e ragionevolezza, senza preclusioni astratte o tantomeno ideologiche, ma anche senza improvvisazioni o velleitarie deleghe, al solo algoritmo, di attività tanto necessarie quanto complesse.