Nell’ambito del diritto di accesso questo Ufficio è intervenuto più volte, sia nei confronti dei cittadini istanti che nei confronti delle amministrazioni, da un lato per chiarire le differenze tra la disciplina dell’accesso agli atti di cui alla legge 241/90 e la più recente normativa in materia di accesso civico, dall’altro per sollecitare le pubbliche amministrazioni inadempienti ad osservare la normativa prevista in ordine al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/13.
Se, infatti, in molti casi è stato richiesto l’intervento del Difensore Civico per ottenere la pubblicazione di un provvedimento amministrativo da parte di un Ente, in molti altri questo Ufficio è intervenuto per chiarire la qualificazione giuridica della richiesta di accesso civico molto spesso confusa con istanza di accesso agli atti.
Nella fattispecie esaminata dall’Ufficio un cittadino aveva presentato istanza di riesame, ai sensi dell’art. 25 della L. 241/90, avverso il silenzio diniego, da parte di un’amministrazione comunale, alla richiesta di accesso agli atti di alcune delibere di consiglio ed allegata documentazione.
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