Fonte: PNA 2019 approvato con delibera numero 1064 del 13 novembre 2019
Il PTPCT è adottato annualmente dall’organo di indirizzo su proposta del RPCT. Si rammenta che, sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall’art. 1, co. 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall’Autorità. Le amministrazioni sono tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di:
Costituisce una cattiva prassi e, anzi, un errore adottare un unico PTPCT a cui riferirsi negli anni successivi mediante invii e/o soppressioni ed integrazioni di paragrafi, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra le diverse disposizioni e di comprensione del testo. In questo modo Si finisce per eluderelo scopo della norma, che è quello di disporre di uno strumento organizzativo utile, chiaro, comprensibile per intervenire in via preventiva su fattori potenzialmente fonte di rischi corruttivi.
L’omessa adozione di un nuovo PTPCT è sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 19, co. 5, del dl. 90/2014. ANAC applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo ad euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000 (cfr. Regolamento del 29 marzo 2017 sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017).
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