Fermo restando la competenza della Giunta, e dell’organo di indirizzo politico negli altri Enti, la procedura da seguire e' quella del “doppio passaggio” - indicata nel PNA 2017 (delibera n.1208 del 22 novembre 2017) e riconfermata nei PNA successivi. Il doppio Passaggio impone di:
adottare lo SCHEMA di carattere generale di PTPCV;
inoltrare INFORMATIVA a organo di indirizzo politico (solo in presenza di 2 organi di indirizzo, e nei confronti dell'organo che non ha deliberato lo schema)
sottoporre lo SCHEMA a consultazione pubblica;
approvare il PTPC definitivo una volta ultimata la fase della consultazione, inserendo gli esiti della consultazione nel PTPC.
Tale procedura, di approvazione del Piano, e' funzionale a rafforzare, dandone conto nel PTCP, il coinvolgimento dell’organo di indirizzo, della struttura organizzativa e degli stakeholder esterni, anche indicando il numero di soggetti coinvolti e le modalita' di coinvolgimento e di partecipazione nel processo di gestione del rischio.
Si ricorda che:
- la COMPETENZA per l'APPROVAZIONE del PTPCT, negli Enti territorali, è della GIUNTA COMUNALE (e non del Consiglio).
- la PROCEDURA di approvazione del PTPCT prevede:
ADOZIONE PTPCT (entro max il 30 novembre 2019 per tutte le amministrazioni e entro il 31 gennaio 2020 soltanto per le amministrazioni con articolazioni regionali o nazionali come l'Anac)
DEPOSITO del PTPCT in segreteria, INFORMATIVA all'organo di indirizzo ( in presenza di 2 organi) e PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
CONSULTAZIONE PUBBLICA
APPROVAZIONE DEFINITIVA (entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020 per tutte le amministrazioni e entro il 30 aprile 2020 soltanto per le amministrazioni con articolazioni regionali o nazionali come l'Anac).
L'attuazione del PTPCT e delle misure di prevenzione decorre, tuttavia, dalla data di adozione.
A monte del PTPCT vanno definiti dal Consiglio gli obiettivi strategici. In mancanza, gli obiettivi strategici vanno inseriti almeno nel PTPCT.
In ordine agli obiettivi strategici si ricorda che:
al riguardo si ricorda che:
a norma dell’art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012, così come sostituito dall’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, “l’organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.”;
l’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, stabilisce che ogni amministrazione indichi “in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”precisando, al successivo comma 3, che“La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”;
la determina ANAC n. 831 del 03/08/2016 ad oggetto “Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”indica, tra i contenuti necessari del PTPCT, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, raccomandando agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di tali obiettivi “.. nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”.
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