Fonte: Camera.it
Approvate in via definitiva le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.
Il 18 dicembre 2018 il Parlamento ha approvato il disegno di legge del Governo che introduce misure in materia di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, di prescrizione e di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici e delle fondazioni, con particolare riferimento al loro finanziamento.
Le misure contro la corruzione
Il provvedimento approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati (AC 1189-B) detta misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, introdotte modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, all'ordinamento penitenziario e ad alcune leggi speciali.
In particolare, con le modifiche al codice penale, la legge:
Sotto il profilo delle indagini penali, il disegno di legge interviene per estendere la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione e consente sempre l'utilizzo delle intercettazioni, anche mediante dispositivi elettronici portatili (cd. trojan), nei procedimenti per reati contro la P.A.
Per quanto riguarda la fase successiva alla condanna penale, la riforma modifica l'ordinamento penitenziario per inserire alcuni delitti contro la pubblica amministrazione nel catalogo dei reati che precludono, in caso di condanna, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a meno di collaborazione con la giustizia.
La sospensione della prescrizione
Il provvedimento approvato dalla Camera prevede anche una parziale riforma dell'istituto della prescrizione del reato, attraverso la modifica degli articoli 158, 159 e 160 del codice penale. In sintesi, la legge approvata:
L'entrata in vigore della riforma della prescrizione è fissata al 1° gennaio 2020.
Trasparenza e controllo dei partiti politici e delle fondazioni
La seconda parte del provvedimento, recante misure anticorruzione, contiene disposizioni in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici e delle erogazioni effettuate in loro favore nonchè disposizioni riguardanti le fondazioni politiche. Esso reca altresì una delega al Governo per la redazione di un testo unico compilativo delle norme che disciplinano la materia.
Per quanto riguarda i partiti politici, le nuove disposizioni – come risultanti dall'esame svolto alla Camera - sono volte a rafforzare gli obblighi di trasparenza sia in ordine ai contributi ricevuti, sia alla presentazione delle candidature.
E' previsto, in tale quadro, per i partiti e i movimenti politici nonché per le liste e per i candidati alla carica di sindaco che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti l'obbligo di annotare - entro il mese successivo a quello della percezione - in un apposito registro, per ogni contributo ricevuto, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell'erogazione. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito o movimento politico e contestualmente pubblicati sul relativo sito internet. Con l'erogazione dei contributi o delle prestazioni si intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori. Gli obblighi di pubblicità in questione riguardano tutti i contributielargiti in denaro complessivamente superiori a 500 euro annuiper soggetto erogatore o le prestazioni o le altre forme di sostegno di valore equivalente. Sono esenti le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta.
Per i partiti e i movimenti politici, nonché per le liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti è introdotto il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da Governi o enti pubblici di Stati esterie da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia.
È inoltre introdotto il divieto – per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali - di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti.
Inoltre, in occasione di competizioni elettorali (salvo le elezioni comunali sotto i 15.000 abitanti) è previsto per i partiti, movimenti politici e liste che si presentano alle elezioni l'obbligo di pubblicare – entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni - sul proprio sito internetil curriculum vitae fornito dai propri candidati ed il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 90 giorni prima della data fissata per le elezioni. Non è richiesto il rilascio del consenso degli interessati e le imposte di bollo e le altre spese previste sono ridotte della metà se la richiesta del certificato è effettuata per tali finalità. I medesimi documenti sono pubblicati in apposita sezione denominata "Elezioni trasparenti" del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.
Per i soggetti titolari di cariche elettive e di governo, inclusi i tesorieri dei partiti politici, viene introdotto l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto per ogni importo annuo superiore a 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione vigente), ricevuto direttamente o attraverso comitati di sostegno; deve esserne al contempo data evidenza nel sito internet del Parlamento italiano, come già attualmente previsto.
E' inoltre individuato in 500 euro (anziché 5.000 come previsto dalla legislazione vigente) il tetto sopra il quale i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei contributi erogati in favore dei partiti iscritti nel registro sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a tale somma, e la relativa documentazione contabile. Si dispone inoltre che tale obbligo debba essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione del finanziamento o del contributo, anziché entro 3 mesi come previsto dal testo vigente.
Viene inoltre abbassato a 3.000 euro (da 5.000 euro) il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante ed il beneficiario, depositata presso la Presidenza della Camera, superando la deroga prevista per i versamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'identità dell'autore.
E' inoltre esteso anche alle cooperative sociali ed ai consorzi previsti dal testo il divieto di erogare finanziamenti e contributi in favore di partiti politici, loro articolazioni, e gruppi parlamentari.
In relazione alle fondazioni, associazioni e i comitati per i quali ricorre uno degli elementi previsti dal testo (vengono in rilievo, ai fini della determinazione di un "indice di collegamento" con partiti o movimenti politici, elementi quali la composizione degli organi direttivi e i destinatari di somme o contribuzioni erogati) si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici.
E' posta in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici l'applicazione delle sanzioni previste in base al nuovo assetto normativo.
Il Governo è quindi delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di:
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