Con riferimento al trattamento dei dati personali dei dipendenti cui e' stato assegnato un telefono aziendale Il Garante ammette:
- ai sensi dell'articolo 17 del Codice, a conclusione della verifica preliminare, il trattamento di dati personali da parte di xxx, ciascuna con riguardo ai propri dipendenti, mediante il sistema di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati come illustrato in motivazione, e prescrive, nell'eventualita' in cui venisse avviato il trattamento, che le menzionate societa', quali misure necessarie:
trattino i dati – anche con riferimento alle chiamate in entrata in roaming - solo se in base alle condizioni contrattuali applicabili tale tipo di chiamata comporti specifici costi per la società, nei termini di cui in motivazione (cfr. punto 4.1.);
commisurino i tempi di conservazione dei dati trattati entro un limite temporale non superiore comunque ai sei mesi (punto 4.2.);
adottino un disciplinare interno per regolare sia le condizioni di utilizzo delle sim, sia gli altri profili relativi ai trattamenti che si intendono effettuare, nei termini di cui in motivazione (punto 5.1.);
adottino le tecniche di cifratura e di anonimizzazione indicate al punto 5.2.
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