PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto al Garante il parere previsto dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell'ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un'istanza di accesso civico.
Nello specifico, il predetto accesso civico aveva a oggetto la «documentazione completa inerente il procedimento avviato per valutare le benemerenze acquisite verso la Nazione [da parte del soggetto identificato in atti], perché il Presidente del Consiglio […] lo potesse motivatamente proporre al Presidente della Repubblica per l'attribuzione della onorificenza di cavaliere […]».
L'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha negato l'accesso civico rappresentando, fra l'altro, che:
«il conferimento dell'onorificenza è un atto discrezionale e rientra nelle prerogative del Presidente della Repubblica e come tale non è sindacabile. Con DPCM del 27/06/2011 n. 143 è stata prevista l'esclusione dell'accesso documentale di tutta la documentazione riguardante il conferimento di Onorificenze; in altri termini l'accesso ai documenti amministrativi è escluso anche agli stessi destinatari dell'onorificenza»;
«il conferimento onorifico è un atto complesso, che prevede una approfondita istruttoria a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mirata ad accertare le benemerenze possedute e l'onorabilità sotto tutti gli aspetti dell'aspirante, tramite raccolta di informazioni e altri atti e documenti idonei a rivelare dati personali, anche sensibili, con particolare riguardo agli eventuali procedimenti giudiziari».
Dagli atti risulta inoltre che il soggetto controinteressato aveva presentato opposizione al predetto accesso civico, evidenziando, fra l'altro, che l'istante aveva già presentato a diverse amministrazioni oltre 250 domande di accesso «al fine di acquisire informazioni personali, professionali, e da ultimo commerciali e industriali» su di esso e che per tale motivo lo aveva diffidato formalmente al fine di «interrompere le attività di indebita interferenza posta in essere».
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